Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla etichettatura e le informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il decreto legislativo entrerà in vigore il 9 maggio 2018.
Il Decreto è piuttosto complesso e ve lo alleghiamo per opportuna informazione e consultazione. Segnaliamo alcune delle sue parti più rilevanti.
Gli articoli da 3 a 16 prevedono per la violazione delle disposizioni del Regolamento n. 1169/2011/UE soltanto illeciti amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria. La previsione di sanzioni penali di cui agli articoli 515 e 517 del codice penale è data dalla formula utilizzata negli articoli: "salvo che il fatto costituisca reato".
Le sanzioni nei vari scaglioni sono cosi articolate:
L'articolo 16 dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria ai sensi dell'art. 36 del Regolamento 1169. In particolare se le informazioni possono indurre in errore il consumatore, sono ambigue o confuse o non basate su dati scientifici pertinenti, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 3.000 a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
L'articolo 19 sostituisce l'articolo 16 del D. Lgs. n. 109/1992. Al comma 1 sono infatti richiamati i prodotti "non preimballati" anziché i prodotti alimentari non preconfezionati, come erano definiti all'art. 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992. Più in dettaglio il primo comma prevede che i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio e i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente (registro, raccoglitore di schede), anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Al comma 2 si dispone che sul cartello (o altro supporto) devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
Al comma 3 si fa riferimento ai prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, per i quali l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento (allergeni) siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
Segnaliamo infine che le sanzioni previste in caso di violazione dell’art. 19 vanno da 1.000 e 8.000 Euro.
Ricordiamo che Confartigianato nazionale ha concluso un accordo con la ditta Made in Italy SLC che ha elaborato uno specifico software per l’elaborazione di etichette e tabelle nutrizionali. Il prezzo a cui viene messo a disposizione delle aziende socie di Confartigianato è particolarmente vantaggioso: 80 Euro + IVA all’anno compresi inserimenti di nuovi ingredienti non presenti nella banca dati e personalizzazione.
Recentemente il software è stato dotato di una nuova funzionalità: la possibilità (sempre inserendo la ricetta del prodotto) di poter realizzare anche il registro ingredienti, utile per i prodotti venduti sfusi.