“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto 03/08/2005”.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 01/12/2010 il Decreto 27/09/2010 del Ministero dell’Ambiente.

Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal dlgs 13/01/2003, n. 10 (attuazione della direttiva 1999/31/CE – discariche di rifiuti). Si riportano alcuni degli aspetti del decreto:

-  I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica. Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all’allegato 3 di questo decreto.

-  Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

-  Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore (quindi non il detentore) dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato.

La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 di questo decreto. Deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo  che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno. Al produttore dei rifiuti spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette. I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base sono:

    - Fonte e origine dei rifiuti

    - Le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti)

    - Descrizione del trattamento dei rifiuti effettuati ai sensi dell’art. 7, comma 1 del dlgs 13/01/2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario

Articolo 7 – comma 1 - Dlgs 36/2003

Rifiuti ammessi in discarica

1 - I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b)           ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

-  I dati della composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando presente

-  Aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia)

-  Codice dell’elenco europeo dei rifiuti

-  Per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell’allegato III della direttiva 91/689/CEE del 12/12/1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi

-  La categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili

-  Se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica

-  Un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare informazioni

-  Le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all’art. 6, comma 1, del dlgs 36/2003.

Articolo 6 – comma 1 – dlgs 36/2003

Rifiuti non ammessi in discarica

1-Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

a)           rifiuti allo stato liquido.

b)           rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 22 dei 1997;

c)           rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%;

d)           rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;

e)           rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell’allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 26 giugno 2000, n. 219;

f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997:

g)           rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi dei decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

h)           materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;

l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;

m)rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da Cfc e Hcfc, o rifiuti contaminati da Cfc e Hcfc in quantità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto;

n)           rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non siano noti:

o)           pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;

p)           rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31/12/2010.

2-È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 7.

-  Per ottenere le informazioni relative alla caratterizzazione di base è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Le determinazioni delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:

    - Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo

    - Rifiuti non generati regolarmente

    Su queste due tipologie di rifiuti l’allegato 1 del decreto detta alcune specifiche

-  Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di 5 anni. Ai sensi del dlgs 36/2003, l’art. 2, comma 1, lettera o) viene definito chi è il gestore:  il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica.

La normativa stabilisce inoltre verifiche di conformità, a carico del gestore, per stabilire se i rifiuti, possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfino i criteri di ammissibilità previsti dal decreto.

Per l’ammissione in discarica, il gestore deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti nel decreto. Nel caso di rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita, questi possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilità dall’autorità territorialmente competente e, comunque con frequenza non superiore a un anno. Questi devono essere conservati presso l’impianto di discarica e tenuti a disposizione dell’autorità competente per un periodo non inferiore a due mesi.

Rifiuti inerti

Fatto salvo alcune deroghe, riportate all’art. 10 di questo decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

a)           i rifiuti elencati nella tabella che segue senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all’art.2, comma 1, lettera e) del dlgs 36/2003 che si riporta di seguito: “rifiuti inerti”: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;”.

 

Codice CER 10 12 08    

Descrizione Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)            

Codice CER 10 11 03    

Descrizione Scarti di materiale in fibra a base di vetro (inclusi gli scarti di produzione del cristallo)      

Restrizioni Solo se privi di leganti organici

Codice CER 15 01 07    

Descrizione Imballaggi in vetro   

Codice CER 17 01 01    

Descrizione Cemento    

Restrizioni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanza organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L’origine dei rifiuti deve essere nota.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc., a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura non significativa.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole

Codice CER 17 01 02    

Descrizione Mattoni       

Restrizioni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanza organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L’origine dei rifiuti deve essere nota.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc., a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura non significativa.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole

Codice CER 17 01 03    

Descrizione Mattonelle e ceramiche         

Restrizioni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanza organiche, legno, gomma, ecc.), ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L’origine dei rifiuti deve essere nota.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc., a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura non significativa.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole

Codice CER 17 01 07    

Descrizione Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  

Restrizioni solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanza organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L’origine dei rifiuti deve essere nota. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc., a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura non significativa.Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole

Codice CER 17 02 02    

Descrizione Vetro          

Codice CER 17 05 04    

Descrizione Terre e rocce (inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13) 

Restrizioni Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati

Codice CER 19 12 05    

Descrizione Vetro          

Codice CER 20 01 02    

Descrizione Vetro          

Restrizioni Solamente vetro raccolto separatamente

Codice CER 20 02 02    

Descrizione Terre e rocce           

Restrizioni Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

 

b)           i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base, soddisfano i seguenti requisiti:

    - sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate

    - non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nell’apposita tabella del decreto.  

Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

a) i rifiuti urbani classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani (si ricorda che l’assimilazione la possono fare solo le amministrazioni comunali e fermo restando quanto stabilito dall’art. 195, comma 2, lettera e), del  dlgs 152/2006);

b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con apposito decreto ministeriale.

Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a)           i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all’interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Vengono precisate poi le modalità gestione di questi rifiuti

b)           i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositato in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili

c)            i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, ovviamente conformi a quanto stabilito dalla specifica normativa.

Le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinanti, alcune sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. La Regione Veneto in tale senso ha già una sua struttura legislativa, si tratta ora di vedere se deve aggiornarla sulla base di questo decreto (precedente notizia n. 120 riportata nell’informativa n. 16). Inoltre possono, sempre le autorità territoriali, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d’emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati.

Impianti di discarica per rifiuti pericolosi

Fatto salvo alcune deroghe stabilite in questo decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfino tutta una serie di requisiti riportati in maniera dettagliata nel decreto.

Le analisi di controllo relative ad alcuni parametri possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall’autorità territorialmente competente. E’ interessante questo aspetto in quanto specifica che non è il produttore che deve eventualmente sostenere i costi delle analisi per le discariche, quanto invece il detentore. Per chi ha conoscenza del meccanismo, è immediatamente comprensibile che la fattispecie e chiaramente riferita ai centri di stoccaggio o di recupero intermedio, che poi sono i soggetti cui si rivolge la stragrande maggioranza delle piccole aziende. Infatti quasi nessuno produce quantitativi tali da potere o dovere andare a smaltirli direttamente in discarica, anzi generalmente è vero il contrario, si smaltiscono tramite i centri di stoccaggio intermedi, che poi chiedono le analisi (questi ultimi)con una periodicità non giustificata (e qui si ha la contro prova del non senso delle analisi periodiche, se il processo produttivo e le materie prime utilizzate non cambiano).

Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche:

-  Qualora i rifiuti siano elencati in una lista positiva

-  Qualora  tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall’autorità territorialmente competente al rilascio dell’autorizzazione

-  Qualora si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi.

Il decreto inoltre, negli allegati, oltre ad una serie di tabelle riguardanti parametri e le concentrazioni, è composto da 4 allegati. Nel contesto di questi vengono sviluppati:

-  Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto

-  Campionamento e analisi dei rifiuti

-  Valutazione della sicurezza ai fini dell’ammissione dei  rifiuti in depositi sotterranea (è dedicato anche uno specifico articolo)

In conclusione, al di la degli aspetti tecnici del decreto è importante evidenziare che per i rifiuti non pericolosi e assimilati che vanno in discarica non è prevista l’analisi, ed inoltre è molto interessante lo sviluppo sul chi deve fare le analisi nel caso di deposito definitivo in discarica.

Va ovviamente seguita con grande attenzione la predisposizione della lista positiva, che potrebbe veramente porre le condizioni per non effettuare alcuna analisi per un buon numero di rifiuti.

 

  • Data inserimento: 28.03.11