L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico superiore a 20kw rientra nel campo di applicazione del regime fiscale vigente sull'energia elettrica (regolato dal Titolo II del Testo Unico approvato col Dlgs n. 504 del 26/10/1995, n. 504, testo unico accise).
Pertanto, ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico, il soggetto che intende esercitare tale officina di produzione (per uso proprio) deve farne denuncia all'Ufficio delle dogane, competente per territorio, che esegue la verifica dell'impianto e rilascia la licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale nella misura indicata dall'art. 63, comma 3, del Testo Unico.
Nel caso invece che il soggetto intenda esercitare un´officina di produzione a scopo commerciale, in luogo della denuncia è prevista, ai sensi dell'art. 53 bis, la comunicazione al medesimo Ufficio, salvo che non vi siano consumi per usi propri dello stesso produttore ancorché esenti.
Sono quindi tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW, che autoconsumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (Circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane).
Solo sulla parte di energia autoconsumata veniva applicata l'addizionale accisa. Per questo motivo l’obbligo di apertura di Officina elettrica, non riguarda gli impianti a fonti rinnovabili che immettono in rete tutta l’energia prodotta.
Detto questo per gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, anche se immettono in rete tutta l’energia prodotta, sono comunque tenuti a fare una comunicazione all’Ufficio delle Dogane, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica. In questo modo l’Ufficio delle Dogane è in grado di assegnare un “Codice Ditta”, indispensabile per identificare l’impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione.
Al di là degli impieghi per i quali, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del TUA, si può accordare la non applicazione del regime fiscale delle accise, e di come ci siano diverse interpretazioni sull’autoconsumo dai diversi Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Dogane, nel vicentino si è sempre considerato esente accisa tutta l’energia auto consumata in ragione dell’art. 52, comma 3 lettera b), del Testo Unico delle Accise.
Fino al primo gennaio 2012 quindi sull’energia elettrica prodotta in un impianto a fonte rinnovabile (di potenza superiore a 20 kW) e consumata per il fabbisogno energetico dell’esercente, posta l’esenzione di accisa prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del TUA così come modificato con D.Lgs. 26/2007, gravava soltanto l’addizionale provinciale (istituita con D.L. n. 511/1988).
Il pagamento relativamente alle addizionali provinciali del fotovoltaico veniva effettuato con modello F24 accise con il codice tributo è 2807 al capitolo 1411/2.
Questo fino al dicembre scorso quando con due decreti, il Ministero dell’economia e delle finanze ha aumentato l’accisa sull'energia elettrica (di cui all'Allegato I al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) e cancellato l'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario e della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica a partire dal primo gennaio (D.M. 30.12.2011 pubblicato sulla G.U. 304 del 31.12.2011).
Il suddetto adempimento deve essere assolto entro il mese di marzo 2012 da parte dei soggetti indicati dagli articoli 26, 53 e 53-bis del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504.
Nonostante dunque dal 1-1-2012 gli impianti a fonti rinnovabili siano esenti sia da accise che da addizionale provinciale sull'accisa non pare decadano gli obblighi di dichiarazione annuale di consumo.
Questo non muta quanto dovuto per il 2011 e la relativa dichiarazione che appunto va presentata entro fine marzo.
Produzione Energia da Impianto Fotovoltaico – Adempimenti Fiscali |
Impianti che superano la soglia di 20KW (gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza inferiore a 20KW non sono sottoposti ad Accisa). Occorre distinguere tra impianti che oltre a produrre fanno AUTOCONSUMO ed impianti che effettuano CESSIONE IN RETE (al G.S.E)
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Adempimenti IMPIANTI oltre 20 KW con Consumo Proprio |
Sono soggetti fino al 31/12/2011 all'Addizionale Provinciale sull'Accisa (0,011362 €/kWh) Dal 1-1-2012 sono esenti sia da accise che da addizionale provinciale sull'Accisa. Le imprese interessate devono:
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Adempimenti IMPIANTI oltre 20 KW con totale Cessione in rete |
Non sono mai stati soggetti né ad ACCISA, né ad Addizionale provinciale sull'Accisa. Per l'attivazione dell'impianto, le imprese interessate, presentano all'Ufficio delle Dogane la COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITA', ai sensi dell'art. 53-bis del D.Lgs. N° 504/95, dopodiché devono:
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Invio Telematico |
Per poter inviare la Dichiarazione annuale è obbligatoria la procedura telematica. Le imprese interessate devono chiedere all'Ufficio delle Dogane le Autorizzazioni per la generazione delle chiavi d'accesso, riguardanti la firma digitale e l'invio telematico. |
Per la presentazione della dichiarazione annuale di consumo (modello AD1) presso l’Agenzia delle Dogane, che riguarda tutte le imprese in possesso di impianti per autoconsumo con potenza nominale superiore ai 20 kW, è possibile rivolgersi all’Area Strategia e Mercato di Confartigianato Vicenza (ai numeri 0444/168421; 0444/168316).