Dal 29 agosto 2017 in forza della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza (GU n.189 del 14-8-2017) entrata in vigore il 29.08.2017, con l’art. 1, comma 178, era stato abrogato l’obbligo di denuncia preventiva di attivazione d’esercizio all’Agenzia delle Dogane, e quindi la correlata licenza fiscale, per la vendita al dettaglio, anche mediante somministrazione, di prodotti alcolici soggetti ad accisa per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.
L’obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e della correlata licenza fiscale permaneva invece regolarmente per coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.
Oggi la situazione paradossalmente, è nuovamente cambiata perché a partire dal 30 giugno 2019, l'obbligo di denuncia fiscale è stato reintrodotto per tutte le attività sopra indicate che usufruivano dell'esonero
Ora infatti, dopo nemmeno due anni di tempo, con l'articolo 13-bis introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. "Decreto crescita"), viene di fatto disposta l'abrogazione della precedente disposizione che prevedeva l’esonero, cosicché i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti entro il 31.12.2019 a richiedere la licenza in questione, a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 58/2019).
Pertanto ora:
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