Siglato il 12 dicembre scorso dalla Confartigianato Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori l’Accordo Regionale Interconfederale che individua le voci retributive, istituite dalla Contrattazione regionale veneta o disciplinate nei Contratti Nazionali di lavoro dell’Artigianato, che in varie forme sono collegate al miglioramento dell’organizzazione e qualità del lavoro e della produttività aziendale.
Il nuovo Accordo consente ai lavoratori di tutte le aziende del sistema artigiano del Veneto di beneficiare per queste voci retributive di una specifica favorevole imposizione fiscale per il 2012.
L’art. 22, comma 6, della legge 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) stabilisce che le somme con tali caratteristiche “incentivanti”, erogate ai dipendenti in attuazione a quanto previsto da Accordi collettivi aziendali o territoriali, beneficiano di un’imposizione fiscale agevolata.
La precedente Circolare n° 3 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate precisa che tali Accordi aziendali o territoriali possono anche recepire voci retributive disciplinate nei Contratti Nazionali di lavoro, in quanto ritenute parimenti “incentivanti”.
In tale prospettiva si muove il nuovo Accordo Regionale, che specifica le voci retributive, aventi una caratteristica “incentivante”, contenute nella Contrattazione regionale artigiana del Veneto, e individua e recepisce anche le voci retributive con le stesse caratteristiche disciplinate dai Contratti Nazionali di lavoro artigiani.
Di seguito proponiamo l’elenco delle voci indicate nell’Accordo Regionale, facendo presente che per ogni voce le componenti economiche detassabili sono desumibili consultando le tante circolari che l’Agenzia delle Entrate ha emanato in materia.
Nella contrattazione regionale a titolo esemplificativo: compensazione dei regimi di orario, accantonamento annuo di compensazione, banca ore, e simili, oltre ai premi territoriali legati all’andamento di settore e/o alla presenza (EET).
Nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro: il trattamento economico per lavoro supplementare o straordinario (anche forfetizzato), i compensi per clausole elastiche o flessibili nel part time, il lavoro festivo o straordinario festivo o domenicale, il lavoro notturno, il compenso per flessibilità, i recuperi o compensazioni di orario, il lavoro a turno, e simili.
Rispetto alle previsioni normative degli anni precedenti al 2011, rimangono pertanto escluse dalla detassazione tutte le erogazioni stabilite unilateralmente dai datori di lavoro, come i superminimi individuali, o discendenti da accordi individuali tra azienda e dipendente, come premi individuali anche incentivanti ma non previsti da accordi aziendali o territoriali.
Il nuovo Accordo Regionale 12 dicembre 2011, al pari del precedente del 24 marzo 2011, ha efficacia per tutti i dipendenti di aziende artigiane e di piccole imprese che applicano la contrattazione artigiana (CCNL e CCRL), siano esse aderanti o meno a Confartigianato.
Il nuovo Accordo ha efficacia anche nel caso l’azienda artigiana o la piccola impresa applichi contratti diversi da quelli artigiani, purchè, in questo caso, risulti aderante a Confartigianato. L’efficacia sarà relativa alle voci retributive sopra elencate, pur se disciplinate da tali Contratti Nazionali di lavoro non artigiani.
Relativamente alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Accordo regionale del 12 dicembre scorso individua e recepisce le voci retributive “incentivanti” a valere per tutto il 2012. Secondo gli attuali orientamenti ministeriali, l’applicabilità della detassazione è possibile a partire dalla data dei relativi Accordi, quindi nel nostro caso la detassazione delle voci retributive ricomprese nell’Accordo veneto decorre dal 1° gennaio 2012.
Infine il nuovo Accordo Regionale dispone che sia consegnata ai lavoratori specifica comunicazione con la busta paga di marzo 2012, il cui testo sarà predisposto dalle Parti.
Allegato il testo completo dell’Accordo Regionale del 12 dicembre 2011.