Siglato il 24 marzo scorso dalla Confartigianato Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori l’Accordo Regionale Interconfederale che individua le voci retributive, istituite dalla Contrattazione regionale veneta o disciplinate nei Contratti Nazionali di lavoro dell’Artigianato, che in varie forme sono collegate al miglioramento dell’organizzazione e qualità del lavoro e della produttività aziendale.
Il nuovo Accordo consente ai lavoratori di tutte le aziende artigiane del Veneto di beneficiare per queste voci retributive di una specifica favorevole imposizione fiscale.
Si ricorda che l’art. 53 della legge 122 del 2010 stabilisce che le somme con tali caratteristiche “incentivanti”, erogate ai dipendenti in attuazione a quanto previsto da Accordi collettivi aziendali o territoriali, beneficiano di un’imposizione fiscale ridotta al 10%.
La successiva Circolare n° 3 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate precisa che tali Accordi aziendali o territoriali possono anche recepire voci retributive disciplinate nei Contratti Nazionali di lavoro, in quanto ritenute parimenti “incentivanti”.
In tale prospettiva si muove il nuovo Accordo Regionale, che specifica le voci retributive, aventi una caratteristica “incentivante”, contenute nella Contrattazione regionale artigiana del Veneto, e individua e recepisce anche le voci retributive con le stesse caratteristiche disciplinate dai Contratti Nazionali di lavoro artigiani.
Di seguito proponiamo l’elenco delle voci indicate nell’Accordo Regionale, facendo presente che per ogni voce le componenti economiche detassabili sono desumibili consultando le tante circolari che l’Agenzia delle Entrate ha emanato in materia.
Nella contrattazione regionale a titolo esemplificativo: compensazione dei regimi di orario, accantonamento annuo di compensazione, banca ore, e simili, oltre ai premi territoriali legati all’andamento di settore e/o alla presenza (EET).
Nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro: il trattamento economico per lavoro supplementare o straordinario (anche forfetizzato), i compensi per clausole elastiche o flessibili nel part time, il lavoro festivo o straordinario festivo o domenicale, il lavoro notturno, il compenso per flessibilità, i recuperi o compensazioni di orario, il lavoro a turno, e simili.
Rispetto alle previsioni normative degli anni precedenti, rimangono pertanto escluse dalla detassazione tutte le erogazioni stabilite unilateralmente dai datori di lavoro, come i superminimi individuali, o discendenti da accordi individuali tra azienda e dipendente, come premi individuali anche incentivanti ma non previsti da accordi aziendali o territoriali.
Relativamente alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Accordo regionale del 24 marzo scorso individua e recepisce le voci retributive “incentivanti” a valere per tutto il 2011. Comunque secondo gli attuali orientamenti ministeriali, l’applicabilità della detassazione è possibile solo a partire dalla data dei relativi Accordi, quindi nel nostro caso la detassazione delle voci retributive ricomprese nell’Accordo veneto è possibile dal 24 marzo 2011.
Rimangono comunque detassabili nel 2011, a partire da gennaio, i compensi legati all’andamento di settore, quali gli Elementi Economici Territoriali (EET) previsti dalla contrattazione regionale artigiana di settore, in quanto già previsti da Accordi regionali di settore previgenti, stipulati prima del 2011.
Si precisa ancora che il nuovo Accordo Regionale, nel caso l’azienda applichi contratti diversi da quelli artigiani, prevede che le voci retributive sopra elencate possano essere detassate anche se disciplinate da Contratti Nazionali di lavoro non artigiani, purchè applicati da aziende iscritte alla Confartigianato.
Infine il nuovo Accordo Regionale dispone che con la busta paga di aprile 2011 sia consegnata ai lavoratori specifica comunicazione, il cui testo è allegato allo stesso Accordo.
Segue testo completo dell’Accordo Regionale del 24 marzo 2011 e relativi allegati (N.B. nel testo dell’Accordo vi è un errore di stampa: nel punto1) leggasi “Le Parti intendono riaffermare le disposizioni…” senza il “che”).