Con questa risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante parere su quali spese possano essere detratte dall’Irpef nell’ambito di quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuale non superiore a 400 euro per alunno o studente.
Il parere precisa che la detrazione, sino ad un massimo annuo di 400 euro per alunno o studente , delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione è ammessa anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola.
Già con riferimento alle tipologie di spesa riconducibili a tale categoria, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che rientrano le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. A titolo di esempio, veniva proprio ricomprese la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica.
Per quanto riguarda invece il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, con circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, è stato precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
In ragione di ciò, l’Agenzia ha ritenuto con il nuovo documento di prassi che siano detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Sulla scorta dello stesso ragionamento, non sono state ritenute detraibili, al contrario, le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Ciò perché la detraibilità delle spese di scuolabus potrebbe essere discriminatoria rispetto a chi, utilizzando i mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione