L’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 298 dispone che la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di decesso dell’avente diritto, si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Il bene per il quale è stata ottenuta l’agevolazione dal de cuius, deve essere utilizzato materialmente e personalmente dall’erede/eredi al fine di subentrare nell’agevolazione fiscale.
L’immobile, quindi, deve trovarsi nella concreta disponibilità dall’interessato per le sue personali esigenze abitative, quand’anche saltuarie, e tale disponibilità deve essere diretta, con ciò escludendosi una detenzione del bene per interposta persona (in tesi, un locatario o un comodatario).
Non è quindi possibile procedere ad un’interpretazione estensiva della norma atteso che le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale.