Il quadro RW deve essere compilato dai contribuenti residenti che detengono investimenti e attività finanziarie all'estero. Uno dei casi per i quali ricorre l'obbligo di compilazione è legato alla detenzione di conti correnti esteri. La ratio della norma è legata all'obbligo di segnalazione di tali attività ai fini del monitoraggio fiscale. L'argomento è diventato di attualità dopo l'introduzione dell'IVAFE, la compilazione del quadro RW serve anche per la determinazione di tale imposta.
Per i conti correnti detenuti all'estero, l'obbligo di segnalazione riguarda non soltanto i conti correnti formalmente intestati al contribuente, ma anche quelli per i quali il contribuente abbia la delega a operare prelievi e altre movimentazioni, a meno che non si tratti di una mera delega a operare come quella prevista per gli amministratori di società. Esistono poi speciali disposizioni per i frontalieri e i diplomatici che dispongono esoneri di compilazione a precise condizioni. Si ricorda che, in caso di comunione o cointestazione dei rapporti, l'obbligo di compilazione ricorre in capo a ciascun intestatario che dovrà indicare l'intero importo e la relativa percentuale di possesso.
Si evidenzia che l'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti il cui valore massimo raggiunto nell'anno non superi l'importo di 15.000 euro (art. 4, c. 3 D.L. 167/1990). Questa disposizione non deve trarre in inganno perché potrebbe indurre a ritenere l'agevole aggiramento della norma con il frazionamento di consistenti somme, per quanto possa essere verosimile e conveniente, in numerosi rapporti di importo inferiore alla soglia. È il caso di precisare pertanto che, ai fini della determinazione della soglia di 15.000 euro, vanno considerati tutti i conti, anche se posseduti presso differenti intermediari. È necessario perciò considerare la somma di tutti gli importi. A questo si deve aggiungere che l'obbligo di compilazione sussiste in ogni caso per la determinazione, se dovuta, dell'IVAFE (attualmente prevista nella misura di 34 euro per ogni conto). In particolare, l'imposta è dovuta solo dall'intestatario del conto e non dai delegati e soltanto nel caso in cui la giacenza media annua di tutti i conti o depositi detenuti presso lo stesso intermediario sia superiore a 5.000 euro.
Come precisato nelle istruzioni ministeriali, devono essere indicati, per ciascuno conto o deposito, il saldo all'inizio del periodo d'imposta (o all'inizio del periodo di detenzione, se successivo) e il saldo finale, dove, per saldo finale, deve intendersi la giacenza media annua. Esistono disposizioni specifiche di compilazione nel caso di rapporti detenuti in Paesi non collaborativi. Particolare attenzione deve essere posta alle sanzioni, nel caso di omessa o infedele compilazione, che vanno dal 3% al 15% dell'importo che doveva essere dichiarato, raddoppiato in caso di rapporti detenuti in Paesi non collaborativi.