È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016 il Decreto 15 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro, il quale, in attuazione dell’art. 26 del D. Lgs. 151/2015, definisce la nuova procedura delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché le modalità di effettuazione della loro revoca.
Si ricorda che il citato articolo 26 modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sostituendo la procedura della convalida definita dalla Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) con una telematica.
Nello specifico la disposizione prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano esperite in via esclusiva ed a pena di loro inefficacia:
La norma riconosce inoltre al lavoratore la facoltà di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale, la quale deve essere manifestata, in via telematica, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo delle dimissioni o della risoluzione.
Al fine di agevolare il lavoratore, la norma individua dei “soggetti abilitati” da cui il lavoratore può farsi assistere per effettuare l’invio dei moduli. Tali soggetti sono:
Il Decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 articola la procedura in tre fasi.
1. il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
2. il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato:
3. il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà trasmesso
La nuova procedura non interessa i rapporti di lavoro domestico e tutti i casi in cui le dimissioni o le risoluzioni consensuali avvengano all’interno delle sedi protette o più in generale in sede di conciliazione ai sensi dell’art. 2113, comma 4, del codice civile.
La nuova procedura inoltre non si applica nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto e di dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino. In tali casi ai sensi dell’art. 55, c. 4, del D. Lgs. 151/2001, la risoluzione consensuale e le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
In allegato il testo del Decreto ministeriale.