Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha chiarito che la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 68 del 1999, si applica anche alle imprese che fruiscono degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGD, FIS e FSBA) con causale "Covid-19".
In particolare, l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid-19.