Il Ministero del Lavoro con il parere n. 1118 del 17 gennaio 2019 fornisce importanti precisazioni in ordine alla legittimità del distacco di un lavoratore assunto con contratto di apprendistato.
Già nel 2018, con la nota n. 290 del 12 gennaio, il Ministero ammetteva la possibilità di avvalersi del distacco nei rapporti di apprendistato purché siano rispettati:
Con la nota n. 1118 del gennaio scorso il Ministero precisa ulteriormente quanto espresso in precedenza, ponendo alcune condizioni alle concrete modalità di svolgimento del distacco di un apprendista.
In primo luogo, ribadisce la necessaria previsione dell’ipotesi del distacco nel piano formativo dell’apprendista; l’aspetto formativo deve rimanere sempre prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor anche nel contesto produttivo del distaccatario. Al riguardo, ai fini della genuinità del distacco, il Ministero prospetta l’opportunità che nell’accordo di distacco sia prevista:
In ogni caso l’inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, deve avere una durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato. È chiaro quindi che la durata del distacco non può coincidere con quella del contratto di apprendistato.
Il Ministero ammette il distacco anche nel caso di apprendistato di 1° e di 3° livello (apprendistato duale) nel rispetto delle norme del Decreto MIUR 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato duale.