DISTRIBUTORI, INSTALLATORI E GESTORI CENTRI DI ASSISTENZA AEE

Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n° 49 - Adempimenti

decreto legislativo 14 marzo 2014 n° 49

decreto 8 marzo 2010 n. 65

 

Il DM 8 marzo 2010 n° 65, entrato in vigore il 19/05/2010, ha stabilito le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 49/14, sono state apportate alcune modifiche agli adempimenti per distributori e installatori. Ecco la sintesi degli adempimenti previsti (per una lettura completa si rimanda al D.Lgs. 49/14).

I distributori assicurano il ritiro gratuito in rapporto di uno contro uno, delle apparecchiature, al momento della fornitura di un'apparecchiatura equivalente ad un nucleo domestico.

-          RAEE equivalente: RAEE ritirato a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbia svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita.

I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (rapporto uno contro zero). Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.

Anche agli installatori e ai gestori di centri di assistenza è stata data la possibilità di ritirare i RAEE durante lo svolgimento delle loro attività, per favorire la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti.

Come già indicato nella sezione “introduzione”, i RAEE si distinguono in due grandi gruppi:

RAEE provenienti da nuclei domestici (originati da nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici) e RAEE professionali (diversi dai domestici).

 

DISTRIBUTORE (commerciante di apparecchiature)

 

L’obbligo di ritiro dei RAEE domestici decorre dal 18/06/2010.

Vi è l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione oppure mediante indicazioni sul sito internet.

Al momento del ritiro, si compila un apposito schedario numerato progressivamente, indicando il nominativo e l’indirizzo del consumatore e la tipologia del rifiuto.

Il raggruppamento dei RAEE può avvenire presso il punto di vendita o presso un altro luogo.

Il deposito preliminare è effettuato in luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche, anche con coperture mobili, tenendo separati i rifiuti pericolosi. Inoltre, si deve garantire l’integrità delle apparecchiature, senza che avvenga il disassemblaggio o la sottrazione di componenti.

Deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE, tramite appositi contenitori, allo scopo di preservare l’integrità anche in fase di trasporto fino al conferimento agli impianti di trattamento.

I RAEE devono essere trasportati presso i centri di raccolta comunali (o centri di raccolta privati o impianti di trattamento, organizzati dai produttori) con cadenza trimestrale o, comunque, al raggiungimento della quantità massima di 3500 kg.

La durata del deposito non deve superare un anno.

Il trasporto dei RAEE è possibile solo per il tragitto a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta comunale o al luogo di raggruppamento, b) dal punto di vendita al luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), c) dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta comunale.

La quantità massima che si può trasportare è 3500 kg e gli automezzi non devono avere portata superiore a 3500 kg e massa superiore a 6000 kg.

Il trasporto, nei casi a) e c) è accompagnato da un apposito documento, numerato e redatto in 3 esemplari, mentre nel caso b) è accompagnato dalla copia fotostatica delle pagine dello schedario.

Il trasporto può essere effettuato anche da terzi, che agiscono in nome del distributore, secondo precise regole.

I modelli di schedario e di documento di trasporto sono allegati al DM 8 marzo 2010 n° 65.

Sia la fase di raggruppamento che di trasporto dei RAEE domestici deve essere dichiarata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presentando una comunicazione alla Sezione Regionale competente.

Nella comunicazione si devono inserire diversi dati, tra cui: la sede dell’impresa, l’indirizzo del punto di vendita e del luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell’area adibita a luogo di raggruppamento (diverso dal punto di vendita) ed il titolo giuridico per l’utilizzo dell’area stessa, le tipologie di RAEE raggruppati.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni; così pure si deve dichiarare ogni variazione intervenuta.

 

INSTALLATORI E GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA

 

L’installatore ed il gestore di un centro di assistenza, che desiderassero effettuare il ritiro dei RAEE domestici, hanno le stesse incombenze del distributore, con obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto.

A differenza del distributore, però, il luogo di raggruppamento può essere solo presso il proprio esercizio e non è possibile affidare il trasporto a terzi.

Inoltre, al momento della consegna dei RAEE al centro di raccolta comunale, si compila un documento di autocertificazione che attesti la provenienza domestica di questi rifiuti, il cui modello è allegato al DM 8 marzo 2010 n° 65.

 

RAEE PROFESSIONALI

 

I distributori, gli installatori ed i gestori di centri di assistenza possono ritirare i RAEE professionali, se formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori.

Anche in questo caso vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto.

Il luogo di raggruppamento deve possedere i requisiti sopra elencati e, per installatori e gestori di centri di assistenza, può essere solo presso il proprio esercizio. Per questi ultimi, inoltre, non è possibile affidare il trasporto a terzi.

 

I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE, ai sensi del presente regolamento, sono esonerati dall’obbligo del MUD.

 

  • Data inserimento: 21.08.14