DL 27/2019 - Obbligo di registrazione produzione lattiero-casearia. Integrazione adempimenti a carico primi acquirenti.

Riceviamo e pubblichiamo nota di Confartigianato nazionale su DL 27/2019 - Obbligo di registrazione produzione lattiero-casearia. (Si tratta di integrazione alla nota pubblicata su Informaimpresa il 27 giugno scorso)

 

La seguente nota riguarda le istruzioni operative n. 16 dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - emanate per espletare gli adempimenti, a carico, tra le altre, di tutte le imprese che fabbricano prodotti lattiero-caseari, previsti dai DD.MM del MiPAAF del 6 e del 26 Agosto 2021, in applicazione dell’art. 3 del DL 27/2019 convertito dalla legge n. 44/2019, riguardanti il monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie.

 

Nel caso in cui tali imprese siano anche primi acquirenti, ovvero imprese che acquistano latte vaccino e/o ovino o caprino direttamente dai produttori, lo trasformano e rivendono i prodotti, hanno l’obbligo a partire dal 1° luglio 2022 di dichiarare sul portale SIAN entro il ventesimo giorno del mese (la prima dichiarazione è prevista entro il 20 agosto per il mese di luglio) i quantitativi di latte ritirato dai singoli produttori con riferimento al mese precedente, oltre ad altre informazioni, che trovate di seguito. La nuova normativa pertanto amplia gli adempimenti già spettanti ai primi acquirenti di latte bovino in base all’art. 151 del Reg. UE 1308/2013 ed al Decreto del MIPAAF 2337 del 7 Aprile 2015 e li estende anche ai primi acquirenti di latte ovicaprino.

 

Ai sensi dei sopra citati DDMM, i primi acquirenti sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni territorialmente competenti in relazione alla loro sede legale, previa presentazione di apposita domanda, a condizione che posseggano i requisiti previsti.

 

I primi acquirenti di latte bovino conservano i riconoscimenti già ottenuti ai sensi del D.L. n.49/2003 convertito dalla Legge n.119/2003 e del D.M. MIPAAF del 7 aprile 2015 se non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del D.M. MIPAAF del 6 agosto 2021.

 

I primi acquirenti che ritirano sia latte bovino che latte ovicaprino devono ottenere due riconoscimenti dalle Regioni competenti, ma accedono al SIAN con un’unica utenza; nel caso siano anche fabbricanti possono presentare le dichiarazioni trimestrali con il medesimo identificativo e la medesima utenza.

Per l’accesso al SIAN l’operatore, qualora non possieda già le credenziali, potrà rivolgersi direttamente ad AGEA o per il tramite della competente Amministrazione regionale in modo da ottenere un codice identificativo che consentirà l’accesso.

 

Nella dichiarazione di cui sopra devono essere comunicati i seguenti dati:

 

  1. il latte crudo e il latte crudo biologico devono essere comunicati inseriti separatamente con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; per il latte crudo e il latte crudo biologico proveniente da bovini, deve essere indicato anche il prezzo medio (il prezzo viene utilizzato solo a fini statistici);
  2. i quantitativi di latte acquistati direttamente da produttori in altri paesi dell'UE o in paesi terzi;
  3. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in Italia;
  4. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in altri paesi

dell’UE o in altri paesi terzi;

  1. i quantitativi di prodotti lattiero caseari semilavorati provenienti dall’Italia;
  2. quantitativi di prodotti lattiero caseari semilavorati provenienti da altri paesi dell’UE o da paesi terzi;

 

I quantitativi dei punti 4 e 6 sono ripresi automaticamente nel SIAN dalla banca dati del Ministero della Salute.

 

Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine, l’acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e 6 Documento pubblico successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, può essere effettuata una sola analisi al mese. Tutta la documentazione, inclusi i certificati delle analisi effettuate, deve essere conservata presso il primo acquirente per almeno 3 anni.

Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma

digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da Agea.

 

A tal proposito si segnala che nell’apposito Manuale Utente disponibile nel SIAN si possono trovare approfondimenti sull’utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni.

 

Si chiarisce che i dati possono essere trasmessi solo nei mesi sopra indicati. Le dichiarazioni possono essere compilate, verificate e modificate dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate e devono essere sottoscritte entro il giorno 20. Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l’ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

 

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall’articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

 

L’adempimento “agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2” dell’articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, è rispettato solo se tali registrazioni, effettuate nei termini prescritti dal medesimo decreto-legge, sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all’adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all’obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

 

Le Regioni e le Province autonome effettuano, per ogni anno solare, i controlli volti a verificare la tempestività, la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui sopra.

 

I controlli devono riguardare almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di

ciascuna regione, riferito all’anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne,

con l’estrazione di un campione degli operator i del settore dalla totalità delle aziende secondo i seguenti criteri:

⁃        aziende acquirenti segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato nel corso della campagna precedente quella oggetto di controllo;

⁃        aziende acquirenti che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;

⁃        aziende acquirenti riconosciute e attive solo a partire dalla campagna oggetto di controllo;

⁃        estrazione casuale (per un totale non inferiore al 20% dell’intero campione).

 

Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito, salvo i casi in cui si applica l’istituto della diffida richiamato dall’art. 8, comma 7, dei DDMM in esame, trasmettono gli atti di accertamento all’ufficio dell’ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF - territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l’irrogazione della sanzione.

 

Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui al comma 5 dell’art. 6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, si applicano le sanzioni previste dall’art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019.

 

In base a questo ultimo articolo chiunque non adempie agli obblighi di registrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è oggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 %.

  • Data inserimento: 22.07.22