Il divieto di miscelazione è stabilito dall’articolo 187 del testo unico ambientale (d.lgs 152/2006).
Si può andare in deroga a tale disposizione quando la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, venga autorizzata nel rispetto delle disposizioni di legge (riportate in allegato alla presente nota).
Chiunque viola il divieto di miscelazione, in assenza di apposita autorizzazione, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile. Inoltre è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Le miscelazioni non vietate dall’articolo 187 citato, non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi delle disposizioni di legge, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.