EBAV – SANI.IN.VENETO: obbligazione alternativa per imprese non aderenti. Aspetti applicativi E.A.R.

Precisazioni in merito alla portata applicativa dell’obbligazione alternativa e dell’Elemento aggiuntivo della retribuzione introdotti dall’Accordo Interconfederale del 4 dicembre 2020 di Riforma Ebav.

Si fa seguito alla precedente notizia n. 4713 del 13 gennaio 2021 per un aggiornamento sul tema dell’obbligazione alternativa in capo alle imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana veneta e non versanti la relativa contribuzione introdotta dall’Accordo Interconfederale regionale del 4 dicembre 2020 sulla Riforma di EBAV.

 

Il 29 gennaio 2021 le Parti Sociali dell’artigianato Veneto hanno sottoscritto un verbale di accordo con alcuni chiarimenti interpretativi circa la corretta applicazione dell’obbligazione alternativa prevista dagli articoli 12 e 13 dell’Accordo Interconfederale del 4 dicembre 2020.

Il verbale chiarisce che l’obbligazione alternativa non si esaurisce nella sola corresponsione dell’elemento economico aggiuntivo della retribuzione al lavoratore (E.A.R. 25 euro) ma ha una portata più ampia, prevedendo, in capo all’impresa non aderente EBAV o SANI.IN.VENETO, anche i seguenti ulteriori obblighi:

- obbligo di informativa ai lavoratori in forza (o al momento dell’assunzione) in ordine alle prestazioni di cui hanno diritto con l’adesione ad EBAV o a SANI.IN.VENETO;

- obbligo di corrispondere direttamente ai lavoratori le prestazioni erogate dagli Enti secondo gli importi da questi definiti.

Le norme sopra descritte si applicano in modo trasversale alle imprese di tutti i settori contrattuali tenute all’adesione EBAV e SANI.IN.VENETO e prevalgono su quanto previsto in materia dai contratti nazionali delle singole categorie.

Al contrario, le regole in tema di obbligazione alternativa definite dall’Accordo regionale del 4 dicembre 2020 e dal Verbale di Accordo del 29 gennaio non si applicano alle imprese del settore edile tenute al versamento della contribuzione ad Edilcassa Veneto. A tali imprese continuano ad applicarsi gli accordi di settore in essere anche con riferimento all’assistenza sanitaria.

Inoltre, la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) è sempre dovuta dalle imprese artigiane anche nel caso di non adesione alla Bilateralità artigiana regionale. Al riguardo, si ricorda che sono soggette all’obbligo di versamento FSBA le imprese artigiane non edili con codice statistico contributivo (CSC) 4.xxx, a prescindere dal contratto collettivo applicato, a cui sia attribuito il Codice autorizzazione 7B nel cassetto previdenziale INPS.

 

Di seguito riepiloghiamo le caratteristiche dell’obbligazione alternativa allegando un prospetto sugli aspetti applicativi dell’Elemento Aggiuntivo della retribuzione.

L’impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L’importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l’impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L’impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l’importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l’impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l’E.A.R. per un importo pari a 50 euro lordi mensili (€ 25 + € 25).

In aggiunta, l’impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all’impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l’impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l’impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell’assunzione), l’informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell’Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L’azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L’impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

  • Data inserimento: 19.03.21