Con Legge 22 maggio 2015 n. 68 (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015) sono stati introdotti nel nostro ordinamento giuridico alcuni delitti contro l’ambiente, denominati comunemente ecoreati. La normativa è in vigore dal 29/05/2015.
Tra gli illeciti più rilevanti troviamo: l’inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale), il disastro ambientale (art. 452 quater codice penale), i delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies codice penale) che punisce la “versione colposa” dei due reati precedenti, il traffico e abbandono di materiale ad altra radioattività ( art. 452-sexies codice penale).
Sono opportune alcune considerazioni. In primo luogo è importante rilevare come questi illeciti fanno scattare non solo la responsabilità penale personale dell’autore del reato ma anche la responsabilità amministrativa delle imprese, prevista nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 231/2001.
La legge citata, infatti, ha ampliato la portata dell’art. 25 undecies (reati ambientali) del decreto legislativo 231/2001. Tale articolo, nella sua versione originaria, prevedeva alcune fattispecie illecite in materia ambientale di difficile verificazione pratica nell’ambito delle attività produttive delle piccole-medie imprese. Al contrario i nuovi reati possono verificarsi facilmente nell’ambito aziendale, in particolare i reati d’inquinamento ambientale (art. 452 bis) e di disastro ambientale (art. 452 quater) che sono punibili anche a titolo di colpa (art. 452 quinquies) e per i quali sono previste pesanti sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche sanzioni interdittive. Ricordiamo come le sanzioni pecuniarie sono applicate alle imprese secondo un sistema di quote: l’importo di una quota varia da 250 a 1500 euro circa.
Se consideriamo che, nel caso in cui l’azienda incorra nel reato di inquinamento ambientale, la sanzione pecuniaria va da 250 a 600 quote, nel caso di disastro ambientale si va da 400 a 800 quote, nel caso di traffico e abbandono materiale ad alta radioattività da 250 a 600 quote, possiamo renderci conto dell’impatto economico che un’eventuale condanna per responsabilità amministrativa può comportare a carico delle aziende.
Anche per i reati di più facile verificazione pratica, e cioè i meno gravi delitti colposi contro l’ambiente, la sanzione pecuniaria è comunque rilevante in quanto va da 200 a 500 quote.
Per le aziende appare quindi sempre più opportuno dotarsi di un modello organizzativo in materia ambientale, l’unico strumento in grado di tutelarle di fronte al verificarsi di uno degli illeciti sopra citati.
Vale la pena ricordare che la legge 22 maggio 2015 n. 68, oltre ad aver inserito nel codice penale il Titolo VI bis “Dei delitti contro l’Ambiente” rendendo operativi gli ecoreati, ha modificato in modo rilevante il decreto legsilativo 152/2006 (T.U. AMBIENTALE) introducendo, dopo la parte sesta del d.lgs. 152/2006, la parte sesta-bis intitolata ”Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”.
Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)