Il 02 marzo scorso sono stati sottoscritti da Confartigianato e dalle Organizzazioni Sindacali regionali di settore due Accordi rispettivamente sulla prestazione Edilcassa in favore degli apprendisti sospesi per mancanza di lavoro e sulle quote delle prestazioni in favore degli apprendisti sospesi per intemperie.
Riguardo alle sospensioni per mancanza di lavoro l’intervento del Fondo Apprendistato della Edilcassa è previsto per le seguenti causali:
Per accedere all’intervento di sospensione l’azienda deve sottoscrivere con le OO.SS. di categoria, per tramite dell’Associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, un accordo di sospensione redatto ai sensi degli artt. 2113 c.c., ultimo comma, 411, 412 ter ss. c.p.c. (allegato 2 dell’Accordo).
La prestazione del Fondo sarà erogata nel corso del 2015 per la durata massima di 90 giornate lavorative consecutive o per sommatoria nel biennio mobile e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015.
L’importo della prestazione è pari a € 1,35018 per ogni ora di sospensione, corrisponde al 20% del massimale dell’indennità di disoccupazione ASpI.
A fronte delle sospensioni l’azienda anticiperà la prestazione ai lavoratori sospesi e ne richiederà il relativo rimborso all’Edilcassa entro 90 giorni dal termine dell’evento di sospensione (modello 1/a). Per gli eventi verificati nei mesi di gennaio e febbraio 2015 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rimborso è fissato al 31 maggio 2015.
Con riferimento alle sospensioni degli apprendisti dovute ad intemperie stagionali, il relativo accordo definisce il limite massimo delle quote erogate dalla Edilcassa tenuto conto dei massimali CIG per l’anno 2015 definiti dalla Circolare INPS n. 19/2015.
In allegato gli Accordi Regionali 02.03.2015 e Modulistica