Edilizia Artigiana. Accordo 23 dicembre 2011: sospensione di apprendisti per mancanza di lavoro.

Per sospensione per mancanza di lavoro del personale apprendista vengono confermate per il 2012 le disposizioni già in vigore l’anno precedente: fino a maggio “sospensione”, da giugno Cassa Integrazione in deroga.

Le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria hanno siglato il 23 dicembre 2011 l’Accordo Regionale per il settore edile, che conferma anche per il 2012 le modalità di intervento già previste dal precedente Accordo Regionale del 31 marzo 2011 in caso di sospensione per mancanza di lavoro del personale dipendente con qualifica di apprendista. 

La prestazione del Fondo CEAV in favore degli apprendisti sospesi per mancanza di lavoro sarà erogata nel corso del 2012 per la durata massima di 90 giorni per dipendente e comunque non oltre la data del 31 maggio 2012.
Viene confermato l’importo di euro 1,550 che il datore di lavoro eroga all’apprendista sospeso per tutte le ore di sospensione; indennità della quale l’impresa richiederà rimborso alla CEAV. 

A conclusione dei 90 giorni ovvero per le sospensioni attivate dopo il 31 maggio 2012, per i propri apprendisti sospesi per mancanza di lavoro, le imprese attiveranno la Cassa Integrazione in deroga.

Inoltre l’impresa attiverà la Cig in deroga prima del 1° giugno 2012, anche nel caso l’apprendista abbia esaurito il diritto, ovvero risulti privo dei requisiti, per accedere alla DSO per apprendisti sospesi. Si ricorda che tale indennità viene erogata dall’INPS per la durata massima di 90 giorni nell’arco del periodo di tirocinio all’apprendista sospeso, che risulti altresì già occupato con rapporto di apprendistato alla data del  29 novembre 2008.

Riguardo alle modalità operative si rimanda alle Linee Guida CEAV relative al “Fondo Apprendisti”, precisando che per attivare gli interventi di “sospensione” o cassa integrazione in deroga, possono essere utilizzati i modelli di comunicazione a Confartigianato Vicenza già previsti per gli altri settori artigiani, evidenziando che trattasi di apprendisti del settore Edile

Rimane invariato il trattamento in caso di sospensioni dell’apprendista per maltempo/intemperie, che continuerà a carico del Fondo CEAV per tutto il 2012.

  • Data inserimento: 09.01.12