Il 16 dicembre u.s. l’ANAEPA Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per l’attuazione e il prolungamento della vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) dell’Edilizia, siglato il 23 luglio 2008. Il nuovo Accordo, secondo le nuove regole del sistema contrattuale artigiano, sposta la scadenza del CCNL del 23.07.2008, prolungandone la vigenza contrattuale di un anno fino al 31 dicembre 2012. Sotto il profilo salariale, fermo restando l’aumento già previsto dal CCNL per gennaio 2011, il prolungamento di un anno è compensato con la previsione di un nuovo aumento retributivo mensile di circa 34 euro sul 3° livello, con decorrenza giugno 2012. Tra le novità introdotte con il nuovo Accordo, sotto il profilo normativo, risulta di particolare rilevanza la serie di precisazioni e interpretazioni sull’istituto del contratto a tempo parziale, per quanto riguarda le regole sul numero massimo di lavoratori con contratto part time che l’azienda può assumere a decorrere dal 16 dicembre 2010, oltre il quale l’azienda, secondo le istruzioni che saranno emanate a breve dalla CNCE, non potrà ottenere il rilascio del DURC.
Ricordiamo che nelle aziende artigiane tale numero massimo per gli operai di produzione risulta di un operaio a part time per un massimo di 912 ore annuali nelle aziende con organico da zero a tre dipendenti e di un operaio part time, senza limiti di orario, con organici aziendali oltre i tre dipendenti, purchè non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno.
Si ricorda che per procedere all’assunzione del dipendente part time, nelle aziende con organico fino a tre dipendenti, tale assunzione deve essere preceduta da specifica comunicazione alle organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, territoriali di categoria.
Non viene confermata l’interpretazione che riconosce la possibilità di assumere due dipendenti part time nelle aziende con un organico di almeno sette dipendenti a tempo pieno (disposizione del 30%). Ricordiamo comunque che sono esclusi dai suddetti limiti i contratti part time stipulati con personale impiegatizio o pensionato, personale operaio di 4° livello, personale operaio non autista e non addetto alla produzione, lavoratori con gravi problemi di salute o lavoratori che assistono il coniuge o parenti di primo grado con gravi problemi di salute. Inoltre il nuovo Accordo prevede una serie di variazioni relativamente alle regole e materie demandate alla contrattazione integrativa regionale. In particolare segnaliamo il nuovo assetto per concordare l’elemento retributivo variabile in relazione all’andamento del settore a livello regionale, che con il prossimo Accordo Integrativo Regionale sarà identificato come E.V.R. e che sostituirà l’attuale EET , di cui si prevede il conglobamento degli attuali valori nella Indennità Territoriale (nel Premio di Produzione per gli impiegati). Inoltre segnaliamo le regole per concordare in sede di contrattazione regionale l’attivazione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che opera a livello territoriale (RTLS) e l’attivazione dal 2011 del Fondo “Lavori usuranti e pesanti” da costituirsi presso le Casse Edili, nel Veneto presso la CEAV.