Il contratto collettivo regionale del 3 febbraio 2022 ha introdotto e regolamentato l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) a copertura del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 (anni 2021 – 2022 e 2023).
A seguito delle novità introdotte dal CCNL 4 maggio 2022 in materia di E.V.R., con l’Accordo del 20 marzo 2023 le Parti Sociali regionali di categoria hanno ridefinito il contenuto dell’art. 18 del CCRL andando in particolare a regolamentare le modalità per l’applicazione dell’E.V.R. a livello aziendale per le annualità 2022 e 2023.
Con verbale di accordo sottoscritto il 13 marzo 2024 è stato quantificato il valore dell’E.V.R. di competenza 2023.
L’E.V.R. è determinato annualmente sulla base di 5 parametri/indicatori territoriali verificati dalle Parti sociali previo confronto dei relativi dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno edile di riferimento con quelli dell’anno edile immediatamente precedente.
I parametri che vengono verificati sono:
Ad ogni indicatore che risulta positivo alla verifica viene attribuita una percentuale dell’importo complessivo di E.V.R. da erogare.
Condizioni di erogazione E.V.R. di competenza anno 2023
Per l’E.V.R. di competenza 2023, i 5 parametri di confronto fra l’anno edile 2023 e l’anno edile 2022 sono risultati tutti positivi: l’E.V.R. è riconosciuto per il valore intero (100%) della misura corrispondente al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° gennaio 2023, secondo gli importi definiti dal verbale di accordo 13.03.2024.
I requisiti a) e b) devono essere soddisfatti entrambi.
Erogazione E.V.R. 2023 su base aziendale
Determinata la misura dell’E.V.R. a livello regionale sulla base dei parametri definiti dal CCRL, l’impresa può operare un’ulteriore verifica a livello aziendale per confermare l’erogazione in misura piena dell’E.V.R. oppure la sua erogazione parziale o non erogazione dello stesso.
La verifica aziendale va effettuata considerando i seguenti parametri:
Per l’impresa con solo impiegati l’indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa Veneto è rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel Libro Unico Lavoro (LUL).
I parametri sono verificati in relazione all’impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali.
Qualora dalla verifica effettuata:
Nelle ipotesi di mancata corresponsione dell’EVR (lettera B) o di corresponsione nella misura del 50% (lettera C), l’impresa deve inviare un’autocertificazione, a mezzo PEC, a Edilcassa Veneto e, per conoscenza, all’Associazione Provinciale Artigiana a cui aderisce (in caso di non adesione l’impresa invia l’autodichiarazione ad una delle OO.AA. provinciali), entro il 15 aprile 2024 (termine perentorio), utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 dell’Accordo 20 marzo 2023.
Le Parti Sociali regionali potranno richiedere una verifica della documentazione inviata presso Edilcassa Veneto entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto, chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l’impresa dovrà produrre entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto.
Entro il termine di 6 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa, le Parti Sociali comunicheranno l’esito della verifica ai fini della non erogazione dell’EVR o dell’erogazione nella misura del 50%, come indicato nei precedenti punti B) e C).
Trascorso tali termini senza richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e/o comunicazioni, la documentazione si intende accolta.
Per quanto riguarda Confartigianato Imprese Vicenza la comunicazione va inviata all’indirizzo PEC:
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Laddove sussistano le condizioni per la non erogazione dell’EVR o l’erogazione in misura ridotta, l’azienda ne darà comunicazione ai dipendenti utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 dell’Accordo del 20 marzo 2023.
Applicazione regime fiscale agevolato
La previsione di indicatori aziendali consente all’azienda di poter applicare il regime di tassazione agevolata all’EVR, qualora spettante, sia in misura piena che ridotta, avendo lo stesso le caratteristiche previste dalla vigente normativa. Al riguardo, spetterà all’impresa verificare il raggiungimento dell’incremento di redditività, produttività, qualità efficienza ed innovazione applicando le linee guida di cui al CCNL del 04.05.2022.
Il periodo congruo di riferimento per la misurazione incrementale dei dati riferiti agli indicatori aziendali di cui sopra è definito:
Ove la singola impresa registri l’incremento di uno o entrambi i parametri di cui sopra, potrà procedere ad applicare il regime di tassazione agevolata vigente per l’anno 2024. È assoggettabile a tassazione agevolata l’importo complessivo E.V.R. erogato nell’anno 2024 (gennaio – dicembre).
L’accordo, infine, per consentire un costante monitoraggio sull’erogazione dell’EVR, invita le aziende che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato ad inviare a Edilcassa Veneto e all’Associazione Artigiana Provinciale di riferimento l’allegato 3 (l’invio va operato entro il 31 agosto).