Il contratto collettivo regionale del 3 febbraio 2022 (integrato dal verbale del 21.07.2022) ha introdotto e regolamentato all’art. 18 l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023.
L’Accordo regionale del 20 marzo 2023, recependo le novità introdotte dal CCNL 4 maggio 2022 in materia di E.V.R., ha regolamentato le modalità per l’applicazione dell’E.V.R. a livello aziendale per le annualità 2022 e 2023.
Il 3 aprile 2024 le Parti sociali regionali di categoria hanno sottoscritto un verbale di accordo che proroga la disciplina dell’E.V.R. anche per l’annualità 2024 alle medesime condizioni previste dal CCRL 03.02.2022 e dal verbale di accordo del 20.03.2023.
Con verbale di accordo sottoscritto il 18 marzo 2025 è stato quantificato il valore dell’E.V.R. di competenza 2024.
L’E.V.R. è determinato annualmente sulla base di 5 parametri/indicatori territoriali verificati dalle Parti sociali previo confronto dei relativi dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno edile di riferimento con quelli dell’anno edile immediatamente precedente.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. erogabile per l’annualità 2024, la verifica dei parametri è fatta confrontando l’anno edile 2024 rispetto all’anno edile 2023.
I parametri che vengono verificati sono:
Ad ogni indicatore che risulta positivo alla verifica viene attribuita una percentuale dell’importo complessivo di E.V.R. da erogare.
Condizioni di erogazione E.V.R. di competenza anno 2024
Per l’E.V.R. di competenza 2024, i 5 parametri di confronto fra l’anno edile 2024 e l’anno edile 2023 sono risultati tutti positivi: l’E.V.R. è riconosciuto per il valore intero (100%) della misura corrispondente al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° gennaio 2024, secondo gli importi definiti dal verbale di accordo 18.03.2025.
I requisiti a) e b) devono essere soddisfatti entrambi.
Erogazione E.V.R. 2024 su base aziendale
Determinata la misura dell’E.V.R. a livello regionale sulla base dei parametri definiti dal CCRL, l’impresa può operare un’ulteriore verifica a livello aziendale per confermare l’erogazione in misura piena dell’E.V.R. oppure la sua erogazione parziale o non erogazione dello stesso.
La verifica aziendale va effettuata considerando i seguenti parametri:
Per l’impresa con solo impiegati l’indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa Veneto è rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel Libro Unico Lavoro (LUL).
I parametri sono verificati in relazione all’impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali.
Qualora dalla verifica effettuata:
L’impresa che non effettui la verifica aziendale è tenuta comunque a corrispondere l’E.V.R. negli importi definiti a livello regionale e secondo le modalità di erogazione definite dall’Accordo del 20 marzo 2023 e dal verbale di quantificazione E.V.R. 18 marzo 2025.
Nelle ipotesi di mancata corresponsione dell’EVR (lettera B) o di corresponsione nella misura del 50% (lettera C), l’impresa deve inviare a mezzo PEC a Edilcassa Veneto e, per conoscenza, all’Associazione Provinciale Artigiana di riferimento, entro il 15 aprile 2025 (termine perentorio) un’autocertificazione utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 dell’Accordo 20 marzo 2023.
Le Parti Sociali regionali potranno richiedere una verifica della documentazione presso Edilcassa Veneto entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto, chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l’impresa dovrà produrre entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto.
Si tratta solo di una verifica documentale sui parametri aziendali, non sono previsti incontri a livello aziendale.
Entro il termine di 6 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa, le Parti Sociali comunicheranno l’esito della verifica ai fini della non erogazione dell’EVR o dell’erogazione nella misura del 50%, come indicato nei precedenti punti B) e C).
Trascorso tali termini senza richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e/o comunicazioni, la documentazione si intende accolta.
L’Allegato 1 va inviato ad Edilcassa Veneto al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questa casella PEC dovrà essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni di non erogazione/erogazione parziale dell’EVR (Allegato 1 accordo del 20.03.2023) o per la comunicazione dell’erogazione EVR in regime di tassazione agevolata (Allegato 3 accordo del 20.03.2023).
Per quanto riguarda Confartigianato Imprese Vicenza la comunicazione va inviata all’indirizzo PEC:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Laddove sussistano le condizioni per la non erogazione dell’EVR o l’erogazione in misura ridotta, l’azienda ne darà comunicazione ai dipendenti utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 dell’Accordo 20 marzo 2023.
Applicazione regime fiscale agevolato
L’introduzione di indicatori aziendali consente all’azienda di poter applicare il regime di tassazione agevolata all’EVR, qualora spettante, sia in misura piena che ridotta, avendo lo stesso le caratteristiche previste dalla vigente normativa. Al riguardo, spetterà all’impresa verificare il raggiungimento dell’incremento di redditività, produttività, qualità efficienza ed innovazione applicando le linee guida di cui al CCNL del 04.05.2022.
Il periodo congruo di riferimento per la misurazione incrementale dei dati riferiti agli indicatori aziendali di cui sopra è definito:
Ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata è sufficiente si verifichi l’incremento di uno solo dei parametri (Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E 29 marzo 2018).
È assoggettabile a tassazione agevolata l’importo complessivo E.V.R. erogato nell’anno 2025 (gennaio – dicembre).
L’impresa che applicherà la tassazione agevolata deve effettuare nei termini di legge la dichiarazione telematica sul portale Cliclavoro.
L’accordo, infine, per consentire un costante monitoraggio sull’erogazione dell’EVR, invita le aziende che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato ad inviare a Edilcassa Veneto e all’Associazione Artigiana Provinciale di riferimento un’informativa utilizzando l’allegato 3 dell’Accordo 20 marzo 2023 (l’invio va operato entro il 31 agosto).