Verifica positiva degli indicatori/parametri ai fini della corresponsione dell’E.V.R. riferito all’anno 2021.
Il contratto collettivo regionale del 3 febbraio 2022 ha introdotto l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) a copertura del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Con il verbale di accordo del 24 marzo u.s. è stato quantificato il valore dell’E.V.R. di competenza 2021.
L’E.V.R. è determinato annualmente sulla base di 5 parametri/indicatori territoriali verificati dalle Parti sociali previo confronto dei relativi dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno edile di riferimento con quelli dell’anno edile immediatamente precedente.
I parametri che vengono verificati sono:
- numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
- numero di Imprese iscritte a Edilcassa Veneto;
- monte salari denunciato ad Edilcassa Veneto;
- ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (ivi comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare;
- numero di Gratifiche Natalizie liquidate.
L’importo complessivo dell’E.V.R., pubblicato annualmente da Edilcassa ad esito della predetta verifica, è determinato nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° marzo 2021 per E.V.R. 2021, al 1° gennaio 2022 per E.V.R. 2022 e al 1° gennaio 2023 per E.V.R. 2023.
Ad ogni indicatore che risulta positivo alla verifica viene attribuita una percentuale dell’importo complessivo di E.V.R. da erogare.
L’importo complessivo dell’E.V.R. viene corrisposto suddiviso in 12 rate di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, agli impiegati, operai e apprendisti professionalizzanti in forza all’impresa che lo corrisponde alle condizioni previste dal CCRL.
Il CCRL contiene anche una clausola di salvaguardia che prevede la riduzione del valore dell’EVR per le imprese che abbiamo utilizzato la CIGO per mancanza lavoro/commesse nell’anno edile di misurazione dei parametri per almeno 25 giornate, anche non consecutive, riferite a tutti i dipendenti in forza, calcolati come media nell’anno di misurazione, oppure per 50 giornate, non consecutive, riferite al 50% del personale in forza, calcolati come media nell’anno di misurazione. L’applicazione dell’E.V.R. ridotto è subordinata all’esperimento con esito positivo della verifica circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra previa istanza all’apposita Commissione paritetica costituita presso Edilcassa Veneto, secondo quanto definito dall’art. 18 del CCRL e dal verbale integrativo del 24 marzo 2022.
Per l’E.V.R. di competenza 2021, i 5 parametri di confronto fra l’anno edile 2021 e l’anno edile 2020 sono risultati tutti positivi: l’E.V.R. è riconosciuto per il valore intero (100%) della misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° marzo 2021, secondo gli importi definiti dal verbale di accordo 24.3.2022.
Condizioni di erogazione E.V.R. anno 2021
- sono tenute all’erogazione dell’E.V.R. le imprese che applicano il CCNL e il CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini sottoscritti da Confartigianato.
- l’E.V.R. spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista professionalizzante che risultino in forza:
- durante il periodo di misurazione dei parametri, nel periodo compreso dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 (anno edile 2020), e
- alla data del 1° gennaio 2022.
I requisiti i) e ii) devono essere soddisfatti entrambi
- per impiegati e operai l’importo complessivo E.V.R. corrisponde al 4% del minimo di paga del livello di inquadramento del lavoratore al 1° marzo 2021 e viene erogato su base mensile in 12 rate di pari importo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023. L'importo da erogare è quello corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore al 1° marzo 2022, applicando il valore definito dalla Tabella A del Verbale di accordo 24.3.2022.
- per gli apprendisti professionalizzanti l’importo di E.V.R. da erogare è definito applicando al valore di cui alla Tabella A riferito al livello di inquadramento finale la percentuale di retribuzione relativa al Gruppo di appartenenza e al semestre di anzianità in essere al 1° marzo 2022. L’importo viene erogato su base mensile in 12 rate di pari importo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023;
- l’importo complessivo di E.V.R. è riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo 01.10.2020 – 30.09.2021 (periodo di maturazione dei parametri). La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero.
- per i lavoratori part-time l’importo complessivo di E.V.R. è riproporzionato in base all’orario di lavoro in essere nel periodo 01.10.2020 – 30.09.2021 (periodo di maturazione dei parametri);
- l’importo E.V.R. è omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso il TFR) e non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti ad Edilcassa Veneto;
- l’importo E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam (es. superminimo assorbibile, etc.);
- nel caso in cui il lavoratore non risulti più in forza successivamente alla data del 01.01.2022, l’importo dell’E.V.R. maturato, ma non corrisposto, va corrisposto in un’unica soluzione con l’ultimo cedolino utile;
- l’importo complessivo di E.V.R. va erogato in caso di ricorso alla CIGO (per mancanza di lavoro, eventi meteo, etc.) nel periodo di erogazione (01.03.2022 – 28.02.2023), nonché in presenza di eventi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, assenza non retribuita etc.) nel periodo di erogazione (01.03.2022 – 28.02.2023);
- le imprese che hanno fruito di CIGO per mancanza di lavoro nell’anno edile di maturazione dei parametri (01.10.2020 – 30.09.2021):
- per almeno 25 giornate, anche non consecutive, relativamente a tutti i dipendenti in forza; oppure
- 50 giornate, anche non consecutive, relativamente al 50% dei dipendenti in forza possono erogare l’E.V.R. in forma ridotta pari al 25% dell’importo complessivo dopo aver esperito con esito positivo la procedura prevista dall’art. 18 del CCRL (clausola di salvaguardia aziendale). Le imprese, invece, che hanno utilizzato CIGO per causale Covid-19, eventi meteo ed eventi oggettivamente non evitabili nel periodo 01.10.2020 – 30.09.2021 (periodo di maturazione dei parametri) sono tenute ad erogare l’E.V.R. nella misura intera.