L'Assemblea del Senato, ha approvato recentemente in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (Decreto Fiscale).
Nel testo del Decreto è contenuta, all’articolo 7 quinquies, un’importante disposizione in materia di trasferta dei lavoratori, introdotta nel corso dell’esame parlamentare nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera attraverso l’approvazione di uno specifico emendamento (vedi allegato) che ha accolto le istanze di ANAEPA-Confartigianato che, unitamente alla Confederazione, aveva più volte sollecitato la necessità di un chiarimento che superasse le criticità sinora rilevate dagli operatori economici.
Si tratta di una norma interpretativa che ristabilisce certezze alle imprese sulle disposizioni e il trattamento contributivo e fiscale da applicare ai lavoratori in materia di trasferte. Tale incertezza applicativa ha causato in passato seri problemi agli imprenditori delle costruzioni che si sono visti contestare pesanti verbali dagli organi ispettivi dell’Inps e del Ministero del Lavoro.
Si pone fine così ad una annosa controversia originata da regole definite per altri settori e poi applicate anche a edili e impiantisti. Il problema si era aggravato a seguito di una serie di sentenze della Cassazione che avevano completamente invertito gli indirizzi precedenti individuando quale “lavoratore trasfertista” colui che ha “variabilità del luogo di lavoro”, quindi anche alle imprese delle costruzioni.
In questo modo, venivano assorbiti nel trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi, gli importi erogati a titolo di trasferta mediante l’imposizione al 50%. La medesima aliquota veniva quindi applicata anche ai fini contributivi.
Adesso la legge ha finalmente corretto le incertezze degli ultimi anni ripristinando di fatto quello che aveva deciso a suo tempo l'Inps nel messaggio n. 27271 del 2008, in cui si riportava che le indennità formano il reddito per il 50% solo se ricorrono tre condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Coloro che non ricadono in questa casistica si vedranno applicare il regime molto più favorevole di cui al comma 5 del TUIR che prevede il calcolo dell’indennità nel reddito solo oltre la soglia di 46,48 euro.