Edilizia in sicurezza: il primo soccorso all’interno del cantiere
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni del cantiere, interpellato il medico competente, deve adottare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto degli eventuali lavoratori infortunati.
Per quanto sopra l’organizzazione del primo soccorso deve essere pianificata tenendo conto non soltanto dei lavoratori ma di tutte le persone che possono trovarsi a qualsiasi titolo all’interno del cantiere (fornitori, clienti, direzione lavori etc.) secondo i principi dettati dall’Art. 2087 del C.C. e dall’Art. 32 della Costituzione.
Il primo adempimento del datore di lavoro è quello di nominare gli addetti al primo soccorso e conseguentemente quello di garantire loro un’adeguata formazione in materia.
La formazione degli addetti andrà aggiornata con cadenza triennale per quanto attiene alle capacità di intervento pratico.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
Il Decreto classifica le aziende in tre gruppi in funzione dell’attività svolta, dei fattori di rischio e del numero di lavoratori impiegati.
Il datore di lavoro con l’aiuto del medico competente individua la categoria di appartenenza della propria azienda.
Nei cantieri di gruppo A (cantieri edili con oltre 5 lavoratori o con lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 320/56) il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
1. Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita e facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 1 del decreto, da integrare eventualmente sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente;
2. Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
È importante l’individuazione del presidio sanitario di pronto soccorso più vicino al cantiere al quale fare riferimento in caso di bisogno.
Nei cantieri di gruppo B il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
1. cassetta di pronto soccorso;
2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nei cantieri di gruppo C il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
1. Pacchetto di medicazione;
2. Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.