All'interno del cantiere deve essere assicurata la viabilità dei pedoni e dei mezzi d'opera come prescritto dall'Art. 108 del D. Lgs 81/2008, che riporta: "Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli"
Nei cantieri in cui è prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza viene redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contenente le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive in merito alla viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici e pedoni, corredate da tavole e disegni tecnici esplicativi, come previsto dall' Allegato XV del D. Lgs. 81/2008.
In assenza del coordinatore si sottolinea che l’Art. 95 del D. Lgs. 81/08 prevede che il DATORE DI LAVORO dell’impresa esecutrice, durante l’esecuzione dell’opera, deve curare la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione.
Lo studio e l'organizzazione della viabilità di cantiere è necessario affinché i mezzi d'opera non interferiscano con il passaggio dei lavoratori mettendo in pericolo la loro incolumità.
La mancata valutazione e predisposizione della viabilità interna di cantiere spesso causa di infortunio.
Il Coordinatore per la Sicurezza e il Datore di Lavoro devono valutare i seguenti rischi:
In conclusione è opportuno:
Il Settore Sicurezza e Salute sul Lavoro https://yoursafety.it/