La scadenza del 31 dicembre 2013 è rivolta a tutti i gestori di impianti e stabilimenti che sono stati autorizzati e che sono dunque in possesso di un decreto di autorizzazione alle emissioni nell’atmosfera rilasciato dall’Ente provinciale nel periodo compreso tra il 1 luglio 1989 ed il 1 gennaio 2000 ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
Ricordiamo che questa scadenza fa seguito a quella passata del 31 dicembre 2011, termine entro il quale dovevano essere rinnovate tutte le autorizzazioni rilasciate ad impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/1988, anche in forma tacita.
Si ribadisce che le imprese che non hanno provveduto al rinnovo delle autorizzazioni sono considerate in esercizio senza autorizzazione, essendo decaduta la precedente autorizzazione, dunque passibili di pesanti sanzioni anche penali.
Breve analisi dell’adempimento
Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, il legislatore ha emanato una norma di “riordino” della quasi totalità della normativa ambientale, accorpandola in un testo unico suddiviso in sei parti.
La parte quinta, che riguarda nello specifico le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ha istituito il principio di base in merito al quale tutti gli impianti e gli stabilimenti che producono emissioni devono essere autorizzati.
Tra le diverse novità introdotte dalla rivisitazione normativa, il nuovo provvedimento di autorizzazione merita particolare attenzione prevedendo una scadenza delle autorizzazioni di 15 anni rinnovabile, cosa non prevista dalla precedente normativa.
Come conseguenza è stata abrogata la vecchia normativa in materia di qualità dell’aria che faceva capo al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 le cui autorizzazioni sarebbero rimaste in corso di validità fino al loro rinnovo.
Il rinnovo è stato dunque programmato sulla base della data di rilascio del precedente provvedimento di autorizzazione entro i seguenti termini:
a) entro il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, per impianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per impianti che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
La mancata presentazione della domanda nei termini sopra richiamati comporta la decadenza della precedente autorizzazione.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del ex D.P.R. 24 maggio 1988, n.203
La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rinnovo del precedente provvedimento di autorizzazione deve essere inoltrata:
Esclusioni
Vi sono alcune eccezioni di categorie di impianti e di attività che vengono escluse dall’obbligo di autorizzazione, quali ad esempio gli impianti di combustione disciplinati dall’art.269 co 14:
Per maggiori informazioni si rivolga al settore Ambiente di Via Enrico Fermi a Vicenza ad uno dei seguenti recapiti:
Gianluca Barausse 0444/168339
Alessio Strazzari 0444/168472
Giulia Fanchin 0444/168463
Fabrizio Mingardo 0444/168479
Chiara Zocca 0444/168474
Paolo Carmignato 0444/168359