Emissioni in atmosfera: scadenza al 31 dicembre 2013

 

La scadenza del 31 dicembre 2013 è rivolta a tutti i gestori di impianti e stabilimenti che sono stati autorizzati e che sono dunque in possesso di un decreto di autorizzazione alle emissioni nell’atmosfera rilasciato dall’Ente provinciale nel periodo compreso tra il 1 luglio 1989 ed il 1 gennaio 2000 ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

 

Ricordiamo che questa scadenza fa seguito a quella passata del 31 dicembre 2011, termine entro il quale dovevano essere rinnovate tutte le autorizzazioni rilasciate ad impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/1988, anche in forma tacita.

Si ribadisce che le imprese che non hanno provveduto al rinnovo delle autorizzazioni sono considerate in esercizio senza autorizzazione, essendo decaduta la precedente autorizzazione, dunque passibili di pesanti sanzioni anche penali.

 

Breve analisi dell’adempimento

 

Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, il legislatore ha emanato una norma di “riordino” della quasi totalità della normativa ambientale, accorpandola in un testo unico suddiviso in sei parti.

La parte quinta, che riguarda nello specifico le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ha istituito il principio di base in merito al quale tutti gli impianti e gli stabilimenti che producono emissioni devono essere autorizzati.

Tra le diverse novità introdotte dalla rivisitazione normativa, il nuovo provvedimento di autorizzazione merita particolare attenzione prevedendo una scadenza delle autorizzazioni di 15 anni rinnovabile, cosa non prevista dalla precedente normativa.

Come conseguenza è stata abrogata la vecchia normativa in materia di qualità dell’aria che faceva capo al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 le cui autorizzazioni sarebbero rimaste in corso di validità fino al loro rinnovo.

Il rinnovo è stato dunque programmato sulla base della data di rilascio del precedente provvedimento di autorizzazione entro i seguenti termini:

a)      entro il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al 1988;

b)      tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, per impianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

c)      tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per impianti che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

La mancata presentazione della domanda nei termini sopra richiamati comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

 

Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del ex D.P.R. 24 maggio 1988, n.203

 

La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rinnovo del precedente provvedimento di autorizzazione deve essere inoltrata:

  1. da tutte le attività soggette;
  2. seguendo la procedura ordinaria o tramite adesione all’autorizzazione di carattere generale se in possesso dei requisiti previsti;
  3. entro il termine indicato comunque, anche se non sono stati effettuati interventi e/o modifiche all’impianto autorizzato;
  4. prima del termine indicato, qualora si intenda installare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato)

 

Esclusioni

 

Vi sono alcune eccezioni di categorie di impianti e di attività che vengono escluse dall’obbligo di autorizzazione, quali ad esempio gli impianti di combustione disciplinati dall’art.269 co 14:

  1. impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
  2. impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
  3. impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
  4. impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
  5. impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
  6. gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
  7. gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
  8. impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.

 

Per maggiori informazioni si rivolga al settore Ambiente di Via Enrico Fermi a Vicenza ad uno dei seguenti recapiti:

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  • Data inserimento: 14.05.13