In base all’art. 29, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si impegnano a comunicare i dati contenuti nell’Allegato X al medesimo decreto legislativo al fine di consentire al Comitato di Vigilanza e Controllo l’elaborazione delle quote di mercato.
La comunicazione annuale delle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato è effettuata, ai sensi del D.M. 25 settembre 2007, n. 185.
Chi deve presentarla
E’ tenuta alla presentazione della comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014:
Cosa deve essere comunicato
Il dichiarante deve riportare le informazioni relative alla quantità totale, espressa in peso (kg o t) e, ove previsto dalla normativa, in pezzi di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2016.
Se il dichiarante nell’anno di riferimento NON ha immesso sul mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero).
N.B. Il sistema propone i dati anagrafici dell’impresa e l’elenco delle tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicate dal produttore al momento dell’iscrizione al registro. Se il produttore nel 2016 ha immesso sul mercato tipologie non presenti nell’elenco o vi sono state modifiche anagrafiche, egli dovrà dapprima aggiornare il registro presentando telematicamente una pratica di variazione e, solo successivamente, procedere alla presentazione della comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Come deve essere presentata
Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.registroaee.it
L’accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentate o di altro soggetto precedentemente delegato.
Le pratiche vengono trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza necessità di una verifica da parte della Camera di Commercio
Costi
Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria
Scadenza
30 aprile 2017
Si evidenzia che il 30 aprile cade di domenica: essendo un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo, ovvero il 2 maggio.
Suggerimenti
Sul sito www.registroaee.it è disponibile il manuale per gli utenti per la presentazione della comunicazione.
Sanzioni
L’art. 38, comma 2, lett. h), D.Lgs. 49/2014 prevede le sanzioni relative alla comunicazione Produttori AEE: ”Il produttore che, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000”.
INFO E QUESITI
http://www.registroaee.it/Home/Help
Informazioni possono essere chiesta al settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott.ssa Chiara Zocca)