Sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 30 ottobre 2013 è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2013, n. 125 con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
Con le nuove norme sono state modificate le disposizioni precedenti in modo da ampliare il ventaglio della contribuzione che esclude la penalizzazione sulle pensioni anticipate liquidate prima dei 62 anni di età fino al 2017.
Tra queste esclusioni vengono ora annoverati i permessi per donazione di sangue e di emocomponenti e i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (astensione facoltativa).
La legge, per espressa previsione, è entrata in vigore il 31 ottobre e produce effetti solo per il futuro, quindi per le pensioni con decorrenza da novembre 2013.
Sugli effetti che la norma potrà produrre in relazione agli altri casi non ancora previsti (ad esempio i permessi ai sensi della legge n. 104/92) si attendono le disposizioni dell’Inps.