L’Inps, con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 (ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d. Legge di Stabilità 2015), la cui durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Si ricorda che il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
Secondo la legge 190/2014 la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione. Alla luce di tale previsione l’INPS fornisce indicazioni in ordine a situazioni caratterizzate da particolari specificità:
L’INPS chiarisce che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei 6 mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc;
Con riferimento alla cumulabilità del beneficio triennale con altri incentivi la Circolare n. 178 fornisce delle indicazioni di coordinamento del predetto beneficio con l’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012 e con l’incentivo previsto dall’art. 8 della Legge 223/1991.
Pur ribadendo l’incumulabilità con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012, l’INPS tuttavia chiarisce che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti dalla L.190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012. L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.
Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. Al riguardo, l’istituto precisa che, qualora il datore di lavoro opti per lo specifico regime agevolato previsto dalla legge 223/91 nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine (contribuzione al 10% per 12 mesi + 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore), non potrà richiedere in un secondo momento di modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.
Infine l’INPS ribadisce la cumulabilità dello sgravio triennale con gli incentivi che assumono natura economica (es. l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999).