ESONERO TENUTA DEL REGISTRO DI SCARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE ZUCCHERINE PER ARTIGIANI

Chiarimento dal Ministero delle Politiche Agricole: esonero per gli utilizzatori di sostanze zuccherine iscritti all'Albo Imprese Artigiane

Abbiamo recentemente ricevuto comunicazione ufficiale dal Ministero delle Politiche Agricole in merito alla interpretazione corretta sui soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Infatti la legge di riferimento (Legge 20 febbraio 2006, n. 82 - art. 28 comma 3) cita:

“3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate”

L’allegato 2 al Decreto 29/12/2014 segnala che tra gli utilizzatori sono esclusi quelli che:

  • commercializzano al dettaglio
  • somministrano al pubblico
  • producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione,
  • sono artigiani
  • sono in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, nel quale sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine, tenuto ai sensi di altre disposizioni e vidimato dal competente Ufficio territoriale dell'ICQRF oppure dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio

Abbiamo quindi chiesto se l’esclusione, caso di utilizzo di sostanze zuccherine, è prevista per le aziende artigiane “tout court” (iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane) oppure solo per le aziende artigiane che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 28 comma 3 della legge 82/2006 (“quelle che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione”)

Il Ministero ci ha risposto che

“secondo quanto stabilito dall’articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tra gli utilizzatori di sostanze zuccherine indicate al comma 1 del medesimo articolo, i laboratori “artigiani” rientrano tra i soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri delle sostanze zuccherine. L’allegato II del decreto n. 11 dell’8 gennaio 2015 ribadisce che tale esenzione riguarda, tra gli altri, gli utilizzatori di sostanze zuccherine che sono artigiani”.

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  • Data inserimento: 28.05.15