Il 5 aprile scattano gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145 sulla “Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione” dei prodotti alimentari (ved. Allegato)
Il provvedimento si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Sono quindi esclusi i prodotti venduti sfusi.
E’ ora obbligatorio riportare in etichetta la località e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, la sede dello stabilimento di confezionamento. Questo dato può essere omesso (articolo 4) qualora l'indicazione della località consenta comunque l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
La sede di produzione può essere omessa anche in altri casi espressamente previsti, ovvero quando:
Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare disponga di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
All’articolo 5 del decreto sono previste le sanzioni per le violazioni alle disposizioni in esso contenute. In particolare:
Il decreto era entrato in vigore il 22 ottobre 2017 ma le disposizioni in esso contenute scatteranno a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (5 aprile 2018). In questo lasso di tempo (180 giorni), gli alimenti potranno essere immessi sul mercato o etichettati senza dover indicare la sede di produzione e potranno essere commercializzati anche dopo, fino all'esaurimento delle scorte.