ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI APPLICAZIONE REG. UE 1169/2014

Principali novità del Regolamento UE a partire dal 13 dicembre prossimo

Il Regolamento 1169/2011 (del 25/10/2011) modifica alcuni aspetti della disciplina dell'etichettatura dei prodotti alimentari.  La diretta applicazione del Regolamento è prevista a partire dal 13/12/2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13/12/2016.

Attualmente le indicazioni obbligatorie  comunitarie sono quelle prescritte per i prodotti preimballati (anche detti preconfezionati), mentre per i prodotti non preimballati (anche detti sfusi), gli Stati Membri  sono autorizzati ad adottare proprie disposizioni.  Effettivamente in queste settimane a livello nazionale sono in preparazione alcuni decreti che riguardano alcuni aspetti tecnici e la revisione del sistema sanzionatorio.

Segnaliamo le più importanti novità:

Responsabile  della fornitura delle informazioni

Responsabile è il soggetto con il cui nome o ragione sociale e indirizzo viene posto in vendita il prodotto. Se il prodotto viene da un paese terzo figurano in etichetta il nome e l’indirizzo dell’importatore, purché stabilito nell’UE. Le informazioni devono essere precise, chiare  facilmente comprensibili per il consumatore ed eventualmente indelebili.

Fornitura informazioni agli artigiani

L’artigiano ha diritto di ricevere dal fornitore tutte le informazioni che gli consentano di rispettare le norme.
La lista delle informazioni verrà prescritta da un Decreto nazionale in fase di preparazione ed sarà la seguente:

a)      Denominazione del prodotto

b)      Quantità netta

c)       Elenco degli ingredienti

d)      Nome e indirizzo del responsabile

e)      Dicitura del lotto.

 

Vendita alimenti non preimballati

 Sono considerati “non preimballati” o sfusi gli alimenti offerti in vendita al consumatore

a)      senza confezione o preimballo

b)      Imballati sui luoghi vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo frazionamento

c)       Imballati sui luoghi di vendita  ai fini della vendita a libero servizio.

Ai prodotti delle lettere a) e b) si applicano le indicazioni  riportate  sotto:

Gli alimenti non preimballati  sono muniti di un cartello applicato ai recipienti o ai comparti in cui sono esposti, ben in vista, e contenenti le seguenti indicazioni:

  • Denominazione del prodotto
  • Elenco degli ingredienti, ivi compresi gli allergeni,  con l’applicazione delle deroghe previste.


Per particolari prodotti sono prescritte altre indicazioni:

  • Modalità di conservazione, ove necessario
  • Data di scadenza per le paste fresche
  • % di glassatura per i prodotti ittici glassati
  • La menzione “decongelato” per gli alimenti scongelati
  • Titolo alcolometrico per le bevande alcoliche con contenuto d’alcool superiore 1,2%.

Per i prodotti dolciari destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa le indicazioni possono essere riportate sul cartello o sul contenitore.

Grandezza dei caratteri

Le informazioni figurano in etichetta per i prodotti preimballati in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non devono essere nascoste, oscurate, limitate  o separate da altre menzioni. Fatto salvo le disposizioni metrologiche, la grandezza dei caratteri non è inferiore a 1,2 mm, salvo per gli imballi la cui superficie più estesa è inferiore a 80 cm quadrati: l’altezza può essere di 0,90 mm in questo caso.

Modalità di indicazione

La denominazione del prodotto, la quantità netta e il titolo alcolometrico figurano nello stesso campo visivo almeno una volta, salvo il caso di piccoli imballi la cui superficie maggiore è inferiore a 10 cm quadrati.

Divieti

Le indicazioni fornite in etichetta non devono:

a)      indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche dei prodotti alimentari;

b)      attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede;

c)       suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti gli analoghi prodotti possiedono le stesse caratteristiche;

d)      suggerire, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, che il prodotto possiede un particolare ingrediente, quando questo è stato praticamente sostituito.     

Le informazioni sugli alimenti, inoltre, non possono attribuire agli alimenti  proprietà di prevenzione, di cura o di guarigione di una malattia umana né fare riferimento a queste proprietà, salvo le deroghe previste per le acque minerali naturali e i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Denominazione del prodotto

Ogni  sostanza deve essere menzionata col suo nome, legale, merceologico o consuetudinario o con una descrizione del prodotto.  Non è consentito sostituire la denominazione con altri termini (nome geografico anche se protetto, marchio di fabbrico o di commercio, aggettivo, ecc.).

Trattamento o stato fisico

le menzioni relative allo stato fisico in cui si trova il prodotto così come consegnato all’acquirente (fresco, decongelato, in polvere, ecc.) e  quelle relative al trattamento al quale  il prodotto è stato sottoposto (concentrato, congelato, surgelato, affumicato, ecc.) sono obbligatorie quando l’omissione può creare confusione nel consumatore, o quando sono imposte per legge. Ma quando può essere indotto in errore l’acquirente in questo caso? I due messaggi  sono necessari, quindi obbligatori, quando l’acquirente è tenuto a determinati comportamenti (es. non scongelare e ricongelare) e quando il messaggio serve a far conoscere le effettive caratteristiche del prodotto, per farne un uso  appropriato.

Ingredienti

Sono tutte le sostanze utilizzate nella preparazione di un prodotto, compresi additivi, aromi ed enzimi. Sono indicati in ordine ponderale decrescente, salvo quelli utilizzati in quantità inferiore al 2%, che possono essere indicati in un ordine diverso. Sono esclusi dalla deroga gli additivi. Le tracce non sono considerate ingredienti. Gli ingredienti sono designati col nome registrato al momento della utilizzazione per la fabbricazione di un prodotto (nome specifico), servendosi eventualmente della semplificazione prevista all’allegato VII del regolamento.

Allergeni

La menzione è obbligatoria nell’elenco degli ingredienti o, in mancanza, in altro posto. Devono figurare con un carattere distinto da quello degli altri ingredienti per dimensione, stile o colore. Se manca l’elenco degli ingredienti si usa la menzione “contiene…”.

 

 

Richiamo  di talune modalità di indicazione:

a)“Senza zuccheri”. Comporta l’obbligo di indicare accanto alla denominazione la dicitura “Con edulcoranti”, se la sostituzione è stata totale;   “con zuccheri ed edulcoranti”, se la sostituzione dello zucchero è stata parziale.

b) “Confezionato in atmosfera protettiva” . Se per il confezionamento sono stati utilizzati i gas consentiti dal Reg. UE  1333/2008. Tali gas non sono considerati ingredienti.

c) Oli e grassi vegetali. Le due sostanze vanno indicate  separatamente. Le diciture “olio vegetale” e “grasso vegetale” devono essere seguite dall’indicazione dell’origine vegetale degli oli. Possono essere indicati in ordine non decrescente  e  come gruppo, eventualmente con la dicitura “in proporzione variabile”. Per oli e grassi animali basta l’indicazione di tale dicitura.

d) Tagli di carni e di  pesci che possono sembrare costituiti da un unico pezzo, mentre sono frutto di assemblaggio realizzato con impiego di additivi, enzimi o altri mezzi diversi riportano l’indicazione aggiuntiva:

  • carne ricomposta
  • pesce ricomposto.


e) Saccarosio. Tutte le categorie di saccarosio, se non indicate col loro nome, possono figurare con la sola dicitura “Zucchero”.

f) Aromi.  Niente  cambia rispetto alla situazione attuale, salvo per gli aromi di affumicatura che sono designati come tali.

g) Ingrediente composto.  Va indicato col suo nome seguito dall’elenco dei suoi ingredienti, anche nel caso di ingredienti già figuranti in altri prodotti.

Prodotti monoingredienti

I prodotti costituiti da un solo ingrediente sono esentati dall’obbligo di indicazione degli ingredienti solo se la denominazione di vendita è la stessa del nome dell’ingrediente (es. latte) o se consente di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente (es. pasta di semola di grano duro) da parte del consumatore.

Quantità netta

Modalità di indicazione espresse in    g  e kg
Es:  50 g  500 g – 0,500 kg

 L o l – cl  e ml 
Es:  0,500 L –  250 ml – 75 cl

Dichiarazione Nutrizionale

L’obbligo di tabella nutrizionale sull’etichetta scatta a partire dal 13 dicembre 2016.  Il Regolamento (Alleg. V) stabilisce tuttavia delle esenzioni per:

  • “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale,  forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”
  • gli alimenti confezionati in imballaggi la cui superficie più estesa sia inferiore a 25 cm quadrati.

 

Per ottenere copia della normativa, nonché per ricevere ulteriori informazioni e consulenze in materia di etichettatura dei vostri prodotti è a disposizione il nostro ufficio (rif. Dr. Valentina Saccarola; mandare quesito via mail a : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

  • Data inserimento: 02.12.14