Come noto il Regolamento 1169/2011 (del 25/10/2011) modifica alcuni aspetti della disciplina dell'etichettatura dei prodotti alimentari. La diretta applicazione del Regolamento è scattata a partire dal 13/12/2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13/12/2016.
A partire dalla fine del 2016 quindi gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l'importatore), saranno tenuti ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione, o in etichetta.
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno quindi riportare una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata. Sempre su base volontaria, potrà essere riportato in etichetta in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani di un adulto medio.
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L'allegato V del Regolamento stabilisce quali siano le eccezioni, cioè i casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria ma solo facoltativa. Eccolo in allegato:
ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.
La nostra associazione ha da tempo previsto un apposito servizio a pagamento per l'elaborazione delle tabelle nutrizionali.
Inoltre in queste settimane ci stiamo attivando con la Camera di Commercio di Bolzano per ottenere la possibilità di utilizzare e mettere a disposizione delle aziende uno specifico software, da poco realizzato, che permetterebbe un'agevole compilazione di etichette e tabelle nutrizionali. Vi aggiorneremo quanto prima su questa opportunità.
Per ottenere copia della normativa e per ricevere ulteriori informazioni e consulenze in materia dei vostri prodotti è a disposizione il nostro ufficio (rif. Dr. Valentina Saccarola; mandare quesito via mail a : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).