Etichettatura prodotti alimentari "sfusi"

Il decreto L.vo 231/2017 ha definito le sanzioni ma ha anche specificato gli obblighi per i prodotti non preimballati (cd. sfusi) all’art. 19

QUALI SONO I PRODOTTI NON PREIMBALLATI?
1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio,
2. i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore,
3. i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta,
4. i prodotti non costituenti unità di vendita (…) in quanto generalmente venduti previo frazionamento, nonostante siano posti in confezione o involucro protettivo
SONO ESCLUSI gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività (bar, mense, ristoranti ecc.)

COSA BISOGNA FARE?
(…) Questi prodotti devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente (es. Registro su carta), anche digitale (es. tablet), facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.
Devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l'elenco degli ingredienti. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (allergeni);
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno
g) la designazione «decongelato» di cui all’Allegato VI, punto 2 del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti (non si applica a ingredienti presenti nel prodotto finale, e nei quali il decongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità)

E IL VECCHIO CARTELLO UNICO?
(…) Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti allergenici siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
Dal testo della norma si evince che il vecchio cartello unico (in caso si volesse continuare a usarlo) dovrebbe essere accompagnato da un altro cartello o registro in cui per ogni allergene si indica il tipo specifico di prodotto che lo contiene.

VENDITA DI PRODOTTI NON PREIMBALLATI AD ALTRI NEGOZI O BAR. CHE FARE?
(…) nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate denominazione di vendita, elenco ingredienti evidenziando gli allergeni, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, e termine minimo di conservazione o data di scadenza; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna

VENDITA IN UN BAR O RISTORANTE (QUINDI CON SOMMINISTRAZIONE)
(…) In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività, è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di allergenici. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l’avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

SANZIONI
Le violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti non preimballati variano tra i 1000 e gli 8000 Euro, ma è prevista una sanzione più salata in caso di omissione della indicazione degli allergeni (da 3000 e 24000 Euro)

  • Data inserimento: 16.11.18