FATTURAZIONE ELETTRONICA: OBBLIGO PER ACQUISTO GASOLIO PRESSO IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE RINVIATO AL 1.1.2019

RESTA L’OBBLIGO PER I RIFORNIMENTI « EXTRA-RETE».

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge (che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

Nell’attesa di leggere i contenuti del decreto legge, la disposizione dovrebbe ammettere, sino al 31 dicembre 2018, la possibilità di continuare a documentare l’acquisto di carburante mediante scheda carburante ovvero attraverso fattura elettronica (la scelta spetterebbe al titolare dell’impianto di distribuzione di carburante).

In pratica, quindi, la fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso distributori stradali nei confronti di titolari di partita Iva diventerà obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019.

Resta, comunque, il vincolo di adottare pagamenti tracciabili dal 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.

Resta fermo invece l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di fatturazione elettronica per i rifornimenti c.d. « extra-rete », ossia per gli acquisti di gasolio mediante rifornimento di distributori interni di carburante da parte delle compagnie petrolifere.

Per eventuali approfondimenti resta a disposizione il funzionario di categoria Maurizio Petris (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; tel. 0444/168432).

  • Data inserimento: 03.07.18