Pubblicato il Decreto legislativo 01/06/2011, n. 100, riguardante “Disposizioni integrative e correttive del dlgs 20/02/2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Eurotom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
Il Decreto legislativo, composto da tre articoli, modifica in particolare il decreto legislativo 17/03/1995, n. 230, sostituendo il precedente articolo 157, con quello riportato. Il nuovo articolo 157 (sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici), riguarda in particolare “i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica su predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente”. Questa disposizioni non si applica a chi svolge attività esclusiva di trasporto e non effettuano operazioni doganali.
L’attestazioni dell’avvenuta sorveglianza sanitaria radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi tenuti all’Ispettorato medico del lavoro.
Con apposito decreto ministeriale, verranno stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
In attesa dell’adozione di tale decreto ministeriale, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti elencati nell’allegato I di questo decreto legislativo (dlgs 01/06/2011, n. 100) e l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica, che dovrà essere rilasciata dagli esperti qualificati, dovrà essere quella prevista nell’allegato II sempre del dlgs n. 100/2011.
Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, i soggetti sopra individuati, debbono adottare, ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del decreto legislativo n. 230/1995, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all’ARPAV (nel Veneto). Stessi obblighi valgono per il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.
Vale la pena di riportare integralmente l’articolo 100, del dlgs 230/1995
“Articolo 100 - Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone
1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'Anpa.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.”
Infine si segnala che chiunque contravviene all'articolo 157,comma 1 (i soggetti di cui sopra obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica ), è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.