Formazione all’utilizzo delle attrezzature. Scaduto il 12/03/2015 il termine per l’aggiornamento della formazione pregressa
Dalla data del 12/03/2013 l’operatore che utilizza una delle attrezzature riportate di seguito, deve essere in possesso della specifica abilitazione che può essere acquisita mediante l’effettuazione di apposito corso di formazione con percorso teorico e pratico e con verifiche intermedie e finali di apprendimento. A seconda della tipologia di attrezzature è previsto uno specifico monte ore di formazione.
Con la Circolare del Ministero del lavoro n. 12, dell’11/03/2013, è stato chiarito che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22/02/2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”
Riconoscimento formazione pregressa
L’Accordo Stato/Regione del 22/02/2012, entrato in vigore il 12/03/2013, prevede il riconoscimento della formazione pregressa. Nella sostanza i corsi effettuati alla data del 12/03/2013 sono riconosciuti, per ciascuna tipologia di attrezzature, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento;
b) corsi composti di modulo teorico pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il 12/03/2015. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di aggiornamento;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro il 12/03/2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica di apprendimento.
Note sul mancato aggiornamento entro il 12/03/2015 della formazione pregressa
L’operatore che intendeva avvalersi del riconoscimento della formazione pregressa, che non ha provveduto ad effettuare l’apposito aggiornamento entro il 12/03/2015, secondo una rigida lettura della normativa dovrà ripetere l’intero percorso formativo, come se non avesse mai effettuato un precedente corso. Sembra peraltro che tali indicazioni verranno confermate con un apposita interpretazione o atto di indirizzo del Ministero del Lavoro o nell’ambito della Conferenza Stato Regioni.
In virtù di quanto sopra, sembra non reggere quanto ipotizzato da alcuni operatori che sostengono che il mancato aggiornamento, funzionale alla formazione (incompleta) effettuata in precedenza, comporta la sola sospensione della possibilità di utilizzo delle attrezzature in questione, fino all’effettiva implementazione del corso di aggiornamento sulle stesse.
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta la specifica abilitazione degli operatori
Ferme restando le abilitazioni già previste da altre disposizioni legislative vigente, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono riportate nella tabella che segue:
a |
Piattaforme di lavoro mobili elevabili |
Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estendibile e da un telaio |
b |
Gru a torre |
Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro |
c |
Gru mobile |
Autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità |
d |
Gru per autocarro |
Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo |
e |
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo |
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f |
Trattori agricoli e forestali |
Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima di costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori |
g |
Macchine movimento terra |
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h |
Pompa per calcestruzzo |
Dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso |
Informazioni possono essere chieste al Settore Sicurezza di Confartigianato Vicenza.