Con la pubblicazione dell’Accordo 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, è stato stabilito al punto 9 (Crediti formativi), che non sono tenuti a frequentare il corso di formazione obbligatorio per chi svolge l’attività di DLSPP o RSPP, coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’ 11/01/2014, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626.
Per tali soggetti è comunque obbligatorio l’aggiornamento previsto al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare la durata dell’aggiornamento è modulata sulla base del livello di rischio, individuata come segue:
Imprese a basso rischio: 6 ore
Imprese a medio rischio: 10 ore
Imprese ad alto rischio: 14 ore
Per gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626, il primo termine dell’aggiornamento è scaduto l’11 gennaio 2014.
Vale la pena di evidenziare, per coloro che non hanno effettuato l’aggiornamento entro il termine citato, che viene comunque fatto salvo il credito formativo precedente (una sorta di diritto acquisito) e, quindi, si suggerisce di effettuare il prima possibile l’aggiornamento formativo. In pratica, coloro che non hanno effettuato l’aggiornamento entro il l’11 gennaio 2014, è bene si attivino con celerità in tale senso, al fine di evitare le sanzioni previste.
E’ evidente che il mancato aggiornamento della formazione, rischia di rendere inefficace la qualifica e l’incarico di DLSPP o RSPP.
Il Cesar, Centro formativo di riferimento della Confartigianato di Vicenza, organizza da tempo la formazione per l’ottenimento della qualifica di DLSPP o RSPP e anche per l’aggiornamento di tale qualifica: tel. 0444 960100 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 – art. 95 – Norma transitoria - abrogato
In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Decreto legislativo 19/09/1994, n. 626 – art. 10 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi – abrogato
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'Allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 o 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.