FORMAZIONE SICUREZZA PREPOSTI - SCADENZA AGGIORNAMENTO

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni in data 24 maggio 2025, la periodicità dell'aggiornamento per la figura del Preposto (ex art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/08) è stata rideterminata da quinquennale a biennale.

Il testo dell'Accordo, al paragrafo "Riconoscimento formazione pregressa", definisce i criteri di transizione tra il vecchio e il nuovo regime formativo, distinguendo i soggetti in base all'anzianità della formazione posseduta alla data di pubblicazione dell'atto.

Si prenda come esempio di riferimento il caso di un Preposto che ha assolto l'obbligo formativo (corso di 8 ore o aggiornamento) in data Settembre 2024.

Al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo (24/05/2025), tale soggetto possiede una formazione erogata da meno di 2 anni. Si delineano pertanto due interpretazioni circa la scadenza del primo aggiornamento biennale:

Interpretazione A (Orientamento delle FAQ pubblicate sul Sito del Ministero del Lavoro)

Secondo recenti FAQ pubblicate anche sul sito del Ministero, il termine dei due anni dovrebbe decorrere integralmente dalla data di entrata in vigore dell'Accordo per tutti i soggetti "in regola" al 24/05/2025.

  • Scadenza ipotizzata: 24 maggio 2027.
  • Criticità: Tale visione non trova un riscontro testuale univoco nell'Accordo e rischia di generare un "vuoto formativo" eccessivo (quasi 3 anni dall'ultimo corso effettivo).

Interpretazione B (Testo Letterale dell’Accordo)

L'Accordo stabilisce che la formazione pregressa è "fatta salva", ma deve uniformarsi alla nuova cadenza biennale. Il testo specifica un termine di  di 12 mesi (fino al 24 maggio 2026) solo per chi ha una formazione antecedente al maggio 2023 (ovvero erogata da più di 2 anni rispetto all'entrata in vigore). Per chi ha una formazione recente (Settembre 2024), si applica il principio di continuità: la formazione è valida ma la sua "scadenza" viene ricalcolata secondo il nuovo limite biennale dall'ultimo evento formativo.

  • Scadenza calcolata: Settembre 2026 (24 mesi dopo l'ultimo corso)

Si ritiene che l'Interpretazione B (Letterale) sia l'unica idonea a garantire la piena tutela giuridica del Datore di Lavoro e dei Dirigenti. In ambito di sicurezza sul lavoro, il Principio di Precauzione impone di adottare la lettura più restrittiva della norma per i seguenti motivi:

  1. Gerarchia delle fonti: Il testo dell'Accordo Stato-Regioni ha valore normativo e prevale su circolari o FAQ informative di enti terzi.
  2. Responsabilità Penale: In sede ispettiva o giudiziaria, la verifica dell'aggiornamento avviene sulla base della data dell'ultimo attestato. Un intervallo superiore ai 24 mesi esporrebbe l'azienda a contestazioni per omessa formazione.
  3. Tutela del Lavoratore: L'aggiornamento a Settembre 2026 garantisce il rispetto della ratio legislativa, che mira a un addestramento e aggiornamento più frequente per una figura chiave come il Preposto.

In conclusione raccomandiamo quindi di pianificare l'aggiornamento dei Preposti formati o aggiornati dopo il 24 maggio 2023 entro la scadenza del biennio dalla data dell'ultimo attestato, evitando di fare affidamento su proroghe interpretative non esplicitate nel testo ufficiale dell'Accordo

 

  • Data inserimento: 02.04.26