Non si conclude la diatriba sulla natura degli impianti fotovoltaici, ovvero se siano beni immobili o mobili.
L'Agenzia del territorio, come già indicato nella Risoluzione 3/2008, ritorna sull’argomento dell’accatastamento degli impianti fotovoltaici, e con l’occasione fornisce indicazioni rilevanti per il calcolo della rendita catastale.
Opinione dell’Agenzia è che sia irrilevante se gli impianti siano amovibili o posizionabili in un altro luogo: sono infatti considerati immobili tutte le parti che concorrono all'autonomia funzionale e reddituale a prescindere dal metodo con cui impianto e immobile sono uniti.
Per determinare la rendita catastale dell'immobile che ospita l'impianto fotovoltaico, l'Agenzia del Territorio ha inviato la circolare 31892/2012 del 22 giugno, indirizzata agli uffici provinciali e alle direzioni regionali, nella quale sono analizzati i criteri per gli immobili su cui sono installati gli impianti fotovoltaici.
La nota dell’Agenzia del territorio ricorda che, come già indicato nella Risoluzione 3/2008, gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria e quindi accatastati. I pannelli devono inoltre essere inclusi nella determinazione della rendita catastale perché è grazie a loro che l'immobile acquisisce il carattere di centrale elettrica.
Come indicato nella risoluzione 3/2008, le installazioni fotovoltaiche integrate e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, risultano assimilabili agli impianti di pertinenza degli immobili e quindi non vengono considerate unità immobiliari autonome.
Un punto nodale della circolare è la necessità, da parte del soggetto interessato, di procedere con una dichiarazione di variazione per la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, quando lo stesso incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore.
Esistono però alcune eccezioni in cui non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto. I tre casi sono: quando la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico è inferiore a 3 kW; quando la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto; quando, per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m.
Negli altri casi, e in particolare per gli impianti a terra, questi devono, secondo la Risoluzione 3/2008 essere accatastati in categoria D/1 – opifici, da cui derivano i criteri per l'attribuzione della categoria e della rendita catastale.