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FRANTOI/CIRCOLARE MINISTERO AGRICOLTURA

Circolare MASAF disposizioni sulla miscelazione dell’«olio extra vergine di oliva» con l’«olio di oliva vergine»

Riceviamo e pubblichiamo nota di Confartigianato nazionale:

 

Si informa che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste

ha emanato la Circolare n. 0347821 del 16 luglio in materia di disposizioni sulla

miscelazione dell’«olio extra vergine di oliva» con l’«olio di oliva vergine».  

La Circolare – in considerazione della questione recentemente evidenziata nella

Relazione Speciale 01/2026 dalla Corte dei conti europea che ha rilevato un quadro

giuridico frammentato e interpretazioni difformi a livello dell'Unione Europea  –

fornisce chiarimenti in merito all’etichettatura ed alla commercializzazione dei

prodotti ottenuti dalla miscelazione di oli di categorie diverse, al fine di tutelare la

qualità dell’olio che viene commercializzato in Italia, di garantire la trasparenza del

mercato e il diritto dei consumatori ad un’informazione corretta e veritiera.

Si prevede che, a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

della circolare, l’olio ottenuto dalla pratica di miscelazione dell’«olio extra vergine»

con l’«olio di oliva vergine» dovrà in ogni caso essere classificato quale

«olio vergine di oliva».

 

Il MASAF ritiene che commercializzare una miscela di olio d’oliva extra vergine e

vergine, come olio d’oliva extravergine, violi i principi di lealtà informativa previsti dal

Regolamento UE n. 1169/2011 e contrasti con la dicitura specifica introdotta dal

Regolamento UE n. 2104/2022, volta a esaltare la superiorità dell'olio extra vergine

rispetto a quello vergine.

In merito all’olio ottenuto dalla miscelazione effettuata anteriormente alla predetta

data e dichiarato «olio extra vergine» la Circolare precisa che:

 

✓ se già confezionato, potrà essere posto in commercio fino all’esaurimento

delle scorte;

✓ se sfuso, dovrà essere riclassificato come «olio di oliva vergine» entro 30 giorni

dalla data medesima e, in ogni caso, prima della prima operazione di

movimentazione/lavorazione che lo riguardi.

 

L’inosservanza dei suddetti adempimenti, fatti salvi eventuali profili di rilevanza

penale, configura una violazione dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1169/2011, sanzionata ai

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 231/2017. Resta fermo l’obbligo della corretta tenuta del

registro telematico dell’olio, istituito con DM 10 novembre 2010 e DM 23 dicembre

2013, nel senso sopra indicato, nelle more del suo adeguamento alle presenti

disposizioni.

 

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della Circolare allegata.

  • Data inserimento: 28.07.26