Il 14 dicembre u.s. gli organi direttivi del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato FSBA hanno approvato il nuovo Regolamento del Fondo a conclusione dell’iter di adeguamento dello stesso alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali poste dalla legge n. 234/2021.
Il 21 dicembre le Parti Sociali dell’artigianato veneto hanno diramato una nota comune nella quale affermano che, nelle more di ricevere le nuove indicazioni operative da parte di FSBA, le procedure di informazione e consultazione sindacale definite dall’Accordo Interconfederale regionale del 4 marzo 2022 (A.I. 4.3.2022) mantengono la loro efficacia anche per le sospensioni decorrenti dal 1° gennaio 2023.
In questa fase transitoria quindi si invitano le imprese a limitarsi al solo invio dell’informativa sindacale alle OO.SS. utilizzando il Modello FSBA - A.I. 4.3.2022 in uso e a indicare il periodo di possibile utilizzo del trattamento FSBA limitatamente al solo mese di gennaio 2023.
Con riferimento alle sospensioni attivate nel corso del mese di gennaio 2023, si legge nella nota, il verbale di accordo sindacale potrà essere sottoscritto con efficacia retroattiva, considerando le indicazioni operative comunicate da FSBA, che prevedono la presentazione della domanda anche oltre la data di inizio sospensione. Infatti, il Fondo ha pubblicato sul proprio sito in data 20.12.2022 una nota in cui informa che “le domande di prestazione di competenza gennaio 2023, potranno essere presentate durante tutto il mese di gennaio 2023, con presentazione anche oltre la data di inizio sospensione”.
Considerato quanto sopra, per la redazione e successiva sottoscrizione del verbale di accordo sindacale si invitano le imprese ad attendere le prossime istruzioni che saranno adottate dalle Parti sociali regionali dell’artigianato che saranno valevoli in Veneto per il 2023.
Dal 1° gennaio 2023 non sarà più richiesta la compilazione del modello EBAV “D06 FSBA”
Tutte le informazioni saranno prontamente pubblicate su questo notiziario e sulla pagina che verrà dedicata sul sito istituzionale di Confartigianato Imprese Vicenza.
Di seguito una sintesi delle principali novità che decorreranno dal 1° gennaio prossimo.
Sono vincolate a FSBA, con obbligo di versamento della relativa contribuzione, le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 (Legge quadro artigianato) che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che siano inquadrati ai fini previdenziali con codice statistico contributivo (CSC) settore 4, a prescindere dal contratto collettivo applicato, con attribuzione del Codice autorizzazione 7B nel cassetto previdenziale INPS. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2022 rientrano nel campo di applicazione delle tutele FSBA anche le imprese artigiane dell’indotto, destinatarie fino al 31 dicembre 2021 del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) alle quali è stato attribuito il codice 7B con decorrenza 1.7.2022 come da circolare INPS n. 76/2022.
Per quanto riguarda le prestazioni di sostegno al reddito, le imprese artigiane che occupano fino a 15 dipendenti potranno usufruire dell’Assegno di integrazione salariale (AIS) per un periodo massimo 26 settimane nel biennio mobile, sia per ragioni ordinarie che straordinarie. Le imprese che occupano più di 15 dipendenti, invece, avranno a disposizione l’Assegno di integrazione salariale (AIS) per le causali ordinarie (26 settimane), mentre per le casuali straordinarie l’Assegno di cassa integrazione straordinaria analogo per durate al trattamento riconosciuto alle imprese industriali.
L’aliquota contributiva resta fissata nella percentuale dello 0,60% dell’imponibile ai fini previdenziali per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Per le imprese che superano i 15 dipendenti l’aliquota è complessivamente dell’1%. Tali aliquote sono ripartite per ¾ a carico dell’azienda e per ¼ a carico dei lavoratori.
È confermato l’obbligo del verbale di accordo sindacale per accedere alle prestazioni erogate dal fondo. La domanda di prestazione, però, a differenza di quanto avviene nell’anno ormai al termine (2022), dovrà essere caricata sul portale FSBA in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo di sospensione.