Il Fondo FSBA attraverso un aggiornamento sul proprio portale della procedura di gestione della prestazione Covid-19 fornisce un importante chiarimento, da tempo richiesto da Confartigianato, in merito al calcolo delle 9 settimane di prestazione.
In sostanza, le 9 settimane si calcolano in giornate di effettiva fruizione della prestazione a partire dal primo giorno in cui almeno un lavoratore è rimasto sospeso dal lavoro. Si conferma quindi anche per la prestazione Covid-19 la modalità di calcolo in essere per l’Assegno ordinario.
Le 9 settimane corrispondono a:
Il contatore delle giornate è aziendale e non sul singolo lavoratore.
Alla luce di questo chiarimento le imprese che nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 25 aprile non hanno interamente fruito delle giornate disponibili (45 o 54) potranno richiedere le giornate residue dopo il termine finale dell’ultima finestra di utilizzo fissato al 25 aprile con delibere del Fondo stesso.
Siamo in attesa che il Fondo rilasci le informazioni necessarie in merito all’ulteriore arco temporale in cui collocare la dotazione residua di giornate di prestazione Covid-19 e le conseguenti procedure sindacali da seguire. Si invita a tenere monitorato, oltre alla pagina web di Confartigianato Vicenza, anche il sito EBAV costantemente aggiornato.
In conclusione, si precisa ancora che quanto pubblicato dal Fondo FSBA sul proprio sito è solamente un chiarimento delle modalità di calcolo della durata massima dell’Assegno Covid-19: non rappresenta quindi una estensione del periodo di 9 settimane fissato dal Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia).
Per le imprese che hanno esaurito le giornate disponibili in quanto hanno sospeso l’attività lavorativa ininterrottamente dal 23 febbraio 2020 si dovrà attendere il Decreto Legge di prossima emanazione che conterrà nuove disposizioni sugli ammortizzatori sociali Covid-19.