FSBA: Assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie (ACIGS). Procedura di consultazione sindacale. Accordo Interconfederale regionale 24 gennaio 2024.

Dal 1° febbraio 2024 è operativa la prestazione di integrazione salariale straordinaria FSBA per imprese con più di 15 dipendenti. Sottoscritto l’accordo regionale sulla procedura di informazione e consultazione sindacale valevole in Veneto.

Il 24 gennaio 2024 Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale che, anche con riferimento all’art. 24 del D.lgs. n. 148/2015, regola la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), aventi alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale straordinaria per le causali di riorganizzazione aziendale, per crisi aziendale e per contratto di solidarietà (ACIGS), operativo dal 1° febbraio 2024.

La procedura è utilizzabile con riguardo ai periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per le causali straordinarie a partire dal 1° febbraio 2024.

L’impresa che ravvisi la necessità di ricorrere all’ACIGS attiva la procedura di consultazione sindacale  mediante l’invio preventivo dell’informativa (modello FSBA - ACIGS – allegato 1 dell’A.I. regionale 24.01.2024) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e alle rispettive Federazioni di categoria di riferimento (indirizzi PEC consultabili sui siti internet delle OO.SS.), nonché ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano etc.) e la dimostrazione dell’avvenuto recapito alle OO.SS. sopra indicate e all’A.A. scelta.

L’invio dell’informativa a Confartigianato Imprese Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC:

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Nella comunicazione devono essere indicate le cause che determinano la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile della sospensione e il numero di lavoratori/trici interessati/e.

Entro 5 giorni dall’invio dell’informativa aziendale, le OO.SS. devono richiedere l’esame congiunto. In caso di mancata richiesta di incontro nel predetto termine (5 giorni), l’impresa, anche per il tramite dell’Associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato, entro i 3 giorni successivi invierà, tramite PEC (indirizzi consultabili sui siti internet delle OO.SS.), la comunicazione di attivazione procedura (quella già trasmessa alle OO.SS. provinciali) alle Confederazioni regionali di CGIL, CISL e UIL, al fine di favorire l’espletamento della procedura.

Verbale di accordo sindacale

All’esito dell’esame congiunto verrà redatto il verbale di accordo sindacale (obbligatorio), a seconda della tipologia di causale richiesta (sulla base dei modelli di cui agli allegati 2.A, 2.B e 2.C dell’A.I. 24.01.2024), che andrà sottoscritto da datore di lavoro, sindacato e lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale e allegato alla domanda di prestazione sul portale Sinaweb.

L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata minima di tre (3) mensilità consecutive (no accordi mensili o bimestrali). La data di inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro deve coincidere con il primo giorno del mese, mentre quella finale deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese di competenza (es. inizio sospensione 1° marzo 2024 – fine sospensione 30 giugno 2024). Alla scadenza del periodo indicato nel verbale, permanendo le necessità, dovrà essere esperita nuovamente l’intera procedura.

Non sono ammessi verbali (e domande in Sinaweb) a cavallo di mensilità, per meglio capire non è valido indicare archi temporali di questo tipo: 14 marzo 2024 – 13 giugno 2024, 16 aprile 2024 – 20 agosto 2024, 16 febbraio 2024 – 30 aprile 2024.

Il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro dichiarato nell’informativa sindacale deve coincidere con quello indicato nel verbale di accordo.

Domanda prestazione ACIGS

La domanda di prestazione sulla piattaforma Sinaweb, a cui va allegato il verbale di accordo sindacale, deve essere protocollata entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo.

Il periodo richiesto nella domanda di prestazione in Sinaweb deve coincidere con quello indicato nel verbale di accordo sindacale. Pertanto, è richiedibile la prestazione ACIGS per periodi almeno trimestrali (no domanda mensile o bimestrale).

La domanda dovrà essere corredata di tutte le informazioni richieste dalle procedure FSBA- ACIGS consultabili sul sito FSBA.

Ad ogni domanda (di durata almeno trimestrale) deve essere abbinato un Ticket INPS.

Le domande ACIGS saranno vagliate e autorizzate dai competenti organi FSBA.

Il periodo richiesto, una volta autorizzato da FSBA, si intende integralmente fruito (richiesto/autorizzato = fruito).

Tempistica ultimazione procedura di consultazione sindacale

La procedura di informazione e consultazione sindacale deve essere attivata preventivamente rispetto al periodo di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario e concludersi, con la sottoscrizione del verbale di accordo e la protocollazione della domanda sul portale Sinaweb, entro 25 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’informativa di avvio alle OO.SS. e A.A., secondo le modalità e nei termini prescritti dalle procedure FSBA- ACIGS consultabili sul sito FSBA. In ogni caso, la domanda di prestazione va protocollata sul portale Sinaweb entro l’ultimo giorno del mese antecedente all’avvio della prestazione. Il sistema informatico FSBA verificherà il rispetto dei termini previsti dalle procedure operative.

Rendicontazione delle assenze

La rendicontazione delle ore sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro è da effettuarsi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Ai fini del calcolo della prestazione, nel “calendario rendicontazione” della domanda vanno inserite le ore di effettiva assenza per ciascuna mensilità di competenza inclusa nel periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro richiesto con la domanda, inserendo i dati relativi a: percentuale part-time, retribuzione teorica e ore di assenza nelle giornate specifiche.

Come sopra precisato, il periodo richiesto si intende interamente autorizzato e completamente utilizzato al momento dell’approvazione della domanda da parte del Fondo (salvo comunicazione di ripresa dell’attività produttiva tramite l’apposita funzionalità presente nel sistema Sinaweb).

Requisito soggettivo lavoratori (anzianità aziendale)

I lavoratori devono soddisfare il requisito soggettivo dell’anzianità aziendale di almeno 90 giorni di calendario alla data di avvio della procedura di consultazione sindacale di cui all’A.I. 24.01.2024.

I lavoratori che non soddisfano il requisito soggettivo dovranno essere gestiti con una procedura sindacale separata una volta raggiunti i 90 giorni di anzianità: per essi andrà sottoscritto un verbale di accordo separato e presentata una domanda ad hoc sul portale Sinaweb, con un proprio ticket INPS, diverso da quello utilizzato per la domanda principale (per questi lavoratori il ticket diverso andrà riportato anche nell’UNIEMENS).

Requisito aziendale

L’Assegno di integrazione salariale straordinaria per le causali di riorganizzazione aziendale, per crisi aziendale e per contratto di solidarietà (ACIGS) è rivolto a tutte le imprese artigiane che, nel semestre antecedente alla presentazione della domanda, hanno avuto una forza lavoro mediamente superiore a 15 dipendenti. L’impresa deve essere in regola con la contribuzione FSBA.

Effetti sul rapporto di lavoro

  • Riorganizzazione e crisi aziendale

Durante i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa indicati nel verbale di accordo, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei predetti periodi, oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

In caso di commesse straordinarie, non programmabili e non previste, durante il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa non matura la retribuzione diretta, indiretta o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi sia presenza di periodi lavorativi per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL e fatte salve le pattuizioni di miglior favore inserite nel verbale di accordo sindacale.

  • Contratto di solidarietà (vedi art. 4 DM 94033/2016)

Durante i periodi di riduzione dell’orario di lavoro indicati nel verbale di accordo, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei predetti periodi, oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

Nel verbale di accordo sindacale potranno essere precisate eventuali modalità di deroga comportanti una minore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto concordato, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

Adempimenti a carico dell’impresa

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, entro le tempistiche determinate dal Fondo (sopra descritte), la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione di orario, l’impresa è tenuta ad inviare la rendicontazione delle assenze attraverso la funzione dedicata nel portale Sinaweb (compilazione manuale dei dati)In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza alcuna rendicontazione, la domanda viene considerata decaduta (Procedure operative 31.01.2024, pagina 6).

Adempimenti a carico del lavoratore

I lavoratori beneficiari delle prestazioni ACIGS sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, attuate anche mediante Fondartigianato, in conformità al DM 2 agosto 2022 e s.m.i.

Sarà cura dei lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione comunicare e aggiornare al datore di lavoro il proprio IBAN (intestatario/cointestatario) in caso di variazione dello stesso.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2023 non è più richiesto il modello D06-FSBA.

Modalità di erogazione delle prestazioni

Il pagamento delle prestazioni ACIGS è effettuato direttamente dal Fondo ai lavoratori (no anticipazione da parte dell’impresa).

Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione sindacale

Confartigianato Imprese Vicenza, oltre all’attività di consulenza alle imprese in ordine al trattamento erogato da FSBA, provvederà a raccogliere le comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse. La sottoscrizione dei verbali di accordo avverrà, a richiesta, solo per le imprese associate.

Le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale, nonché nella consulenza e assistenza per la presentazione delle eventuali domande di prestazioni connesse ai periodi di sospensione.

Modulistica

La modulistica è scaricabile dalla pagina dedicata alle notizie su FSBA nella homepage del sito di Confartigianato Imprese Vicenza e dalla pagina dedicata sul sito dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto (EBAV): https://www.ebav.it/servizi/modulo-erogazioni-fsba/

In allegato l’A.I. regionale 24 gennaio 2024

  • Data inserimento: 20.02.24