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FSBA: Assegno ordinario causale Covid-19 post D.L. n. 104/2020.

Adeguamento delle procedure sindacali per la richiesta dell’Assegno ordinario FSBA Covid-19 alla luce delle novità introdotte dal D.L. Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104).

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto Agosto, ha ridefinito il panorama degli ammortizzatori sociali targati “emergenza Covid-19”, introducendo un nuovo pacchetto di 18 settimane che i datori di lavoro possono utilizzare per coprire con l’integrazione salariale i periodi di sospensione dell’attività lavorativa ricompresi fra il 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Le novità introdotte valgono anche con riferimento all’Assegno erogato da FSBA.

Per i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 agosto 2020 le imprese hanno a disposizione 9 settimane di Assegno Covid-19 senza alcun onere a loro carico.

Le ulteriori 9 settimane sono richiedibili purché l’impresa abbia una riduzione del fatturato calcolato in base al raffronto del fatturato nel primo semestre del 2020 con quello del medesimo periodo nel 2019. La loro fruizione è assoggettata al versamento di una contribuzione addizionale determinata dalla legge, ad eccezione del caso in cui il calo di fatturato nel primo semestre 2020 sia pari o superiore al 20% rispetto al medesimo periodo del 2019. Al riguardo, il Fondo dovrà dare indicazioni in ordine alla documentazione da produrre e all’applicazione della contribuzione addizionale nel caso in cui sia dovuta dalle imprese.

Anche per le imprese che hanno fruito nei mesi scorsi della prestazione emergenziale erogata da FSBA la data del 12 luglio 2020 è decisiva.

Le giornate di Assegno Covid-19 del pacchetto di settimane previste dal D.L. n. 18/2020 e s.m.i. residue non sono cumulabili con la nuova dotazione prevista dal D.L. n. 104/2020. Quanto non fruito dalle imprese al 12 luglio è perso.

Dal 13 luglio decorre nuovamente il contatore delle 18 settimane. Le giornate fruite riferite alla precedente normativa (D.L. 18/2020) collocate dopo il 13 luglio verranno imputate alle prime 9 settimane di cui al D.L. 104/2020. Al riguardo FSBA ha comunicato, attraverso un aggiornamento del manuale delle procedure pubblicato sul proprio sito, l’estensione automatica al 31 dicembre di tutte le domande in stato di protocollata e la creazione, all’interno di ogni domanda, di uno specifico contatore dove verranno imputate le giornate fruite di Assegno Covid-19 afferenti alle settimane previste dal D.L. 104/2020.

Si rimanda ai siti di FSBA e di EBAV per tutti gli aggiornamenti relativi alla gestione delle domande sul portale SINAWEB.

 

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto hanno sottoscritto il 1 settembre u.s. un verbale di accordo che aggiorna le procedure sindacali da utilizzare nel Veneto per l’utilizzo di FSBA causale Covid-19 per periodi dal 13 luglio 2020 a seguito delle sopraggiunte novità di legge. In particolare viene stabilito quanto segue:

a) datori di lavoro che hanno necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA “causale Covid-19” nel 2020 per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020: essi si dovranno attenere all’intera procedura sindacale prevista nell’’Accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020. Il verbale di accordo può coprire, anche retroattivamente, periodi di sospensione compresi nell’arco temporale dal 13 luglio ed entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

b) datori di lavoro che abbiano già esteso la validità dell’accordo iniziale, sottoscritto a marzo/aprile, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa successivi al 26 aprile e fino al 31 agosto 2020 o al 31 ottobre 2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato veneto del 27 aprile e del 21 maggio 2020: qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 oltre l’ultima data comunicata (31 agosto o 31 ottobre) viene loro richiesto unicamente di inviare il modello allegato all’accordo indicando una nuova data di scadenza dell’accordo che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020;

c) i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto il primo verbale di accordo per accedere alla prestazione FSBA “causale Covid-19” già indicando quale data di scadenza 31 agosto 2020 o 31 ottobre 2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato veneto del 27 aprile e del 21 maggio 2020: qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020 oltre la data di scadenza indicata nell’accordo, viene loro richiesto unicamente di inviare il modello allegato all’accordo indicando una nuova data di scadenza dell’accordo che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020;

d) i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto un verbale di accordo iniziale ovvero abbiano esteso la validità dell’accordo iniziale siglato a marzo/aprile indicando una data di scadenza diversa dalle scadenze prefissate del 31 agosto o dal 31 ottobre (a titolo esemplificativo 30 giugno, 15 luglio, 31 luglio, 30 settembre …): qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020, invieranno il modello allegato all’accordo, indicando la nuova data di decorrenza (comunque dal 13 luglio) dell’utilizzo delle ulteriori settimane e la nuova data di scadenza che non potrà comunque superare quella del 31 dicembre 2020.

Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione di estensione della validità dell’accordo stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva (In questa specifica ipotesi non è quindi necessario attivare una nuova procedura né sottoscrivere un nuovo verbale né presentare una nuova domanda sul portale SINAWEB).

e) i datori di lavoro che avessero integralmente esaurito, per effettiva fruizione, le 18 settimane di prestazione FSBA “causale Covid-19” previste dalle precedente normativa (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche operate dal D.L. 34/2020 e relative leggi di conversione) entro una data antecedente il 13 luglio 2020 potranno richiedere l’Assegno ordinario FSBA (non causale Covid-19) ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento, secondo le indicazioni che saranno loro fornite dalle associazioni di categoria.

 

In allegato il testo del verbale di accordo e il nuovo modello di comunicazione rinnovo accordo (il formato editabile verrà pubblicato con successiva informativa).

  • Data inserimento: 02.09.20