Il Consiglio Direttivo del Fondo ha reso definitiva la durata dell’Assegno ordinario in 20 settimane.
Il 17 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo di FSBA ha deliberato di rendere definitiva in 20 settimane il numero di settimane fruibili con la prestazione dell’Assegno Ordinario nell’arco del biennio.
Le 20 settimane devono intendersi di effettivo utilizzo della prestazione ed equivalgono a:
- 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni;
- 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
Con riferimento al concetto di “biennio” ricordiamo che il Fondo con la delibera del 17.5.2018 ha precisato quanto segue:
- il biennio mobile decorre, per ciascuna azienda, dal giorno di effettivo utilizzo della prima prestazione, così come risulta dalla procedura di rendicontazione delle assenze e termina 2 anni dopo;
- per ciascun biennio l’azienda ha a disposizione l’intera durata delle prestazioni, indipendentemente da eventuali residui del biennio precedente e dalla tipologia di prestazione precedentemente utilizzata.
Inoltre, il Consiglio Direttivo con la medesima delibera 17.12.2019:
- ha prorogato per tutto l’anno 2020 la sospensione dell’applicazione dell’art. 14 del Regolamento FSBA relativo alla fruizione degli strumenti contrattuali prima della richiesta delle prestazioni del Fondo. In altre parole anche nel 2020, non è richiesto, per accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA che l’azienda esaurisca gli strumenti ordinari di flessibilità (ROL, flessibilità, banca ore etc.), ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente;
- ha confermato definitivamente che l’ammontare delle prestazioni del Fondo verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale.