Sintesi delle novità che interessano il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato. Prime indicazioni delle Parti Sociali del Veneto.
Nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) opera un complesso di modifiche anche alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 D.lgs. 148/2015 ridefinendo sia l'ambito di applicazione degli stessi sia la tipologia e la durata delle relative prestazioni. I Fondi dovranno adeguare le proprie fonti istitutive alle novità di legge entro il 31 dicembre 2022.
Queste modifiche normative riguardando anche il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA), il quale dovrà operare i necessari passaggi istituzionali e organizzativi finalizzati a dare piena operatività alle disposizioni di legge, adeguando le proprie prestazioni.
Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio che interessano FSBA riguardano:
- l’inclusione dei lavoratori a domicilio fra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale. Le fonti istitutive del Fondo già includevano tutti gli apprendisti fra i beneficiari delle prestazioni senza distinzione della tipologia di contratto di apprendistato. In altri termini, il Fondo tutela fin dalla sua costituzione non solo gli apprendisti professionalizzanti ma anche quelli assunti con contratto di apprendistato di 1° livello e di 3° livello;
- la riduzione del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore da 90 a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di prestazione;
- la soppressione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, della prestazione dell’assegno di solidarietà. Il Fondo, una volta adeguate le Fonti istitutive, erogherà la sola prestazione dell’assegno ordinario, ridenominato Assegno di integrazione salariale, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le medesime causali previste per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. La legge n. 234/2021 stabilisce che l’importo di tale prestazione sia pari a quello definito per i trattamenti di integrazione salariale (art. 3, c. 5 bis, D.lgs. 148/2015) e la sua durata dovrà essere in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’art. 4, c. 1, D.lgs. 148/2015;
- l’obbligatorietà di adesione al Fondo per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Al riguardo ricordiamo che sono soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo e di versamento della relativa contribuzione di finanziamento, le imprese artigiane non edili ai sensi della Legge n. 443/1985 con codice statistico contributivo (CSC) 4.xxx, a prescindere dal contratto collettivo applicato e dal numero di dipendenti, a cui sia attribuito il Codice autorizzazione 7B nel cassetto previdenziale INPS.
- l’applicazione ai contributi di finanziamento di FSBA delle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare per i periodi di fruizione del trattamento dell’assegno di integrazione salariale erogato decorrenti dal 1° gennaio 2022. (Tale previsione dovrà essere raccordata con le disposizioni in materia di Assegno unico universale di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230).
La Legge di Bilancio, inoltre, non proroga per il 2022 i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19”. Tuttavia, stanzia delle risorse economiche per interventi in materia di integrazione salariale volti a tutelare le posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19. La definizione delle modalità di utilizzo di tali risorse è demandata ad un successivo intervento normativo.
INDICAZIONI DELLE PARTI SOCIALI DELL’ARTIGIANATO VENETO
Le Parti Sociali dell’artigianato veneto hanno diramato una nota con cui informano che provvederanno, nei tempi opportuni e a chiarimenti avvenuti, alla sottoscrizione di nuove linee guida regionali con cui sia comunque possibile, a normativa vigente, coprire retroattivamente dal 1° gennaio 2022 eventuali periodi di sospensione con le future procedure.
Gli aggiornamenti saranno pubblicati su questo notiziario e sulla pagina dedicata sul sito di Confartigianato Imprese Vicenza.
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