Il 28 marzo Confartigianato, le altre Confederazioni dell’artigianato e Cgil, Cisl, Uil hanno siglato un verbale di accordo che estende al 25 aprile il periodo richiedibile di accesso all’Assegno Covid-19 per garantire la copertura delle 9 settimane di prestazione di sostegno al reddito fissata dall’art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Dal 1° aprile le imprese artigiane potranno attivare nuove richieste di prestazione o richiedere, con procedura semplificata, la prosecuzione di quelle già avviate nel mese di marzo a copertura di un periodo fino al 25 aprile 2020.
Le destinatarie della prestazione del Fondo sono le imprese artigiane non edili aventi le caratteristiche definite dalla legge 443/1985 e identificate dal codice statistico contributivo (CSC) 4. Le stesse devono avere attribuito nel proprio cassetto previdenziale il codice di autorizzazione “7B” (si vedano le circolari INPS n. 53/2019 e 47/2020).
L’intesa del 28 marzo conferma, inoltre, la centralità del Fondo FSBA quale ammortizzatore sociale ordinario per le imprese ed i lavoratori del settore artigiano.
Potranno richiedere l’Assegno Covid-19 anche le imprese non iscritte al Fondo e non in regola con i versamenti della relativa contribuzione, le quali però dovranno regolarizzare la propria posizione anche con pagamento rateale decorrente dalla ripresa dei versamenti contributivi (per informazioni circa le modalità di pagamento si invita a contattate EBAV). La regolarità contributiva richiesta è di 36 mesi al momento della presentazione della domanda di prestazione al Fondo, ovviamente riferita alle imprese costituite da almeno 36 mesi. Per le imprese neo costituite e/o prive di dipendenti tale requisito è calcolato nei 6 mesi successivi dalla data di costituzione e/o dal momento di assunzione del primo dipendente.
Ricordiamo che l’accesso all’Assegno Covid-19 è condizionato alla sottoscrizione di un apposito verbale di accordo in sede sindacale previo esperimento delle procedure di consultazione definite dagli Accordi Interconfederali Regionali del 4, 26 e 30 marzo 2020, di seguito descritte.
Con riferimento ai lavoratori è confermata la sospensione del requisito dell’anzianità aziendale dei 90 giorni di calendario. In sostanza le aziende potranno richiedere l’intervento FSBA anche per quei lavoratori che non possono vantare le 90 giornate di anzianità aziendale, purché risultino in forza presso l’azienda alla data del 23 febbraio 2020 così come definito dall’art. 19 del D.L. 18/2020.
Di seguito si descrivono le procedure di consultazione sindacale e le modalità operative per richiedere l’Assegno Covid-19 e l’estensione del periodo per le aziende che hanno già sottoscritto un verbale di accordo nel mese di marzo 2020.
Prima richiesta prestazione FSBA Covid-19 – Accordo Interconfederale Regionale 4 marzo 2020
L’impresa artigiana che intenda richiedere per la prima volta l’Assegno FSBA per la causale “coronavirus” deve inviare il modello di attivazione della procedura di consultazione sindacale “FSBA COVID-19” (vedi allegato) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una delle associazioni datoriali artigiane provinciali.
Nel modello sono riportati gli indirizzi PEC/e-mail e numero di fax di Confartigianato Imprese Vicenza e delle OO.SS. vicentine a cui indirizzare la comunicazione. Le modalità di invio indicate sono alternative fra loro.
In tale contesto il ruolo di Confartigianato Imprese Vicenza, oltre all’attività di consulenza alle imprese, si esaurisce con il ricevimento della comunicazione di avvio di procedura inviata dalle stesse.
In seguito, verrà redatto l’accordo sindacale utilizzando il modello definito dall’Accordo Interconfederale 4 marzo 2020 e reperibile anche sul sito dell’Ente Bilaterale – EBAV e allegato alla presente notizia.
Il verbale di accordo è obbligatorio e può essere sottoscritto anche in data successiva all’effettivo inizio della sospensione purché sia rispettata la finestra temporale di utilizzo della prestazione straordinaria non oltre il 25 aprile 2020. La durata del periodo coperto anche retroattivamente dal verbale non può eccedere il mese di calendario.
L’azienda dovrà allegare al verbale l’autodichiarazione nella quale motiva la richiesta dell’Assegno FSBA Covid-19 facendo emergere la connessione fra la sospensione/riduzione dell'attività aziendale con l'emergenza Coronavirus.
L’accordo sindacale deve riportare obbligatoriamente la firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa e dell’operatore sindacale. Nell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria connessa a Covid-19, la firma dei lavoratori può non essere presente qualora per motivi riferibili all’emergenza epidemiologica siano oggettivamente impossibilitati ad apporre la firma.
A seguito delle numerose richieste ricevute precisiamo che l’associazione sottoscrive solamente gli accordi delle imprese associate.
Successivamente alla stipula dell’accordo, l’azienda provvederà, direttamente o per il tramite del servizio associativo/dello studio, a caricare sul portale FSBA, tramite la piattaforma SINAWEB, la domanda di prestazione (Nuova domanda Covid-19 Coronavirus) previa verifica dell’attribuzione all’impresa del codice 7B (in caso negativo richiederlo tramite cassetto previdenziale) e dotazione del Ticket INPS necessario per consentire il versamento da parte del Fondo della contribuzione correlata (circ. INPS n. 53/2019).
Il Fondo ammette il caricamento delle domande di Assegno anche senza l’allegazione del Verbale di accordo sindacale, il quale dovrà tuttavia essere caricato prima della rendicontazione delle assenze tramite l’apposita funzionalità Upload file nel dettaglio della domanda.
Le domande di prestazione, complete anche dell’accordo sindacale, riferite al periodo 26.02.2020 – 31.03.2020 vanno caricate entro il 30 aprile 2020.
Il lavoratore provvederà a presentare presso gli sportelli EBAV delle OO.SS. il modello D06 debitamente compilato e firmato. Fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il modello D06 può essere trasmesso firmato anche in modalità telematica tramite file del documento scansionato.
Proroga periodo di utilizzo prestazione FSBA Covid-19 – Accordo Interconfederale Regionale 26 marzo 2020
L’impresa artigiana, che intenda estendere il periodo di utilizzo dell’Assegno FSBA Covid-19 avendo già stipulato un accordo sindacale riferito ad una precedente finestra temporale di utilizzo della prestazione, ne darà comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL e ad una delle associazioni datoriali artigiane provinciali utilizzando il modello rinnovo accordo FSBA Covid-19 (allegato alla presente notizia).
Il modello dovrà essere inviato ai riferimenti delle OO.SS. e di Confartigianato Imprese Vicenza riportati nel documento stesso.
Le imprese che hanno attivato la prestazione FSBA Covid-19 nel mese di marzo e che vogliono estendere il periodo di fruizione della prestazione fino al 25 aprile 2020, si limiteranno ad inviare la comunicazione rinnovo accordo FSBA Covid-19, completa di tutte le informazioni in essa richieste. Non è quindi necessario sottoscrivere un nuovo accordo sindacale.
L’invio del modello può avvenire anche nel corso del mese di aprile, purché prima del termine finale del 25 aprile.
Nel modello rinnovo accordo FSBA Covid-19 l’impresa dovrà:
Non è richiesta una nuova autodichiarazione da parte dell’azienda in quanto rimane valido quanto dichiarato (o allegato) nel verbale di accordo iniziale.
Successivamente all’invio del modello, l’azienda provvederà, direttamente o per il tramite del servizio associativo/dello studio, a presentare una nuova domanda per Assegno Covid-19 sul portale del Fondo FSBA, attraverso la piattaforma SINAWEB, previa richiesta del Ticket INPS, entro la scadenza indicata da FSBA.
Alla domanda si allegherà il verbale sindacale originario (con l’autodichiarazione) unitamente al modello rinnovo accordo FSBA Covid-19 comprensivo della documentazione provante l’invio del modello alle tre OO.SS. e all’associazione datoriale artigiana. Nel campo data sottoscrizione accordo andrà indicata la data di invio del modello di rinnovo.
Il lavoratore provvederà a presentare presso gli sportelli EBAV delle OO.SS. il modello D06 debitamente compilato e firmato. Fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il modello D06 può essere trasmesso firmato anche in modalità telematica tramite file del documento scansionato.
Per i soli lavoratori indicati nel verbale di accordo sindacale iniziale e che hanno già presentato il modello D06 firmato riferito al periodo coperto dal verbale stesso non è necessario produrre un nuovo modello per la proroga del periodo di prestazione FSBA Covid-19. L’invio del modello di rinnovo è sufficiente per estendere la validità del modello D06 già inoltrato allo sportello EBAV delle OO.SS. anche con riferimento al periodo di estensione della prestazione fino al 25 aprile 2020.
NOTA BENE: le modalità procedurali sopra descritte per richiedere la proroga della prestazione FSBA Covid-19 sono valide per il solo mese di aprile. Qualora ci dovessero essere ulteriori finestre di utilizzo della prestazione oltre il 25 aprile verrà data notizia in merito alle relative procedure di comunicazione e presentazione domanda sul portale FSBA.
RECAPITI OO.SS. e di COFARTIGIANATO VICENZA
Nei modelli “FSBA Covid-19” e “rinnovo accordo FSBA Covid-19” sono riportati i recapiti fax, email e PEC di CGIL, CISL e UIL provinciali e di Confartigianato Imprese Vicenza a cui indirizzare le comunicazioni.
Le modalità di invio indicate sono alternative fra loro.